L’art. 72, commi 1–6, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” ha introdotto l’istituto dell’esonero dal servizio che il personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, può chiedere nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.
Considerata la complessità e la delicatezza della materia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha fornito con circolare n. 10 del 28 ottobre 2008, consultabile sul sito www.funzionepubblica.it alcune indicazioni in merito all’interpretazione delle sopracitate disposizioni normative al fine di favorire condotte omogenee da parte delle pubbliche amministrazioni in ordine all’applicazione dell’istituto in questione. Ai riguardo, si ritiene comunque opportuno evidenziare alcuni aspetti salienti della disciplina del nuovo istituto dell’esonero dal servizio.
L’art. 72 prevede che l’esonero dal servizio può essere richiesto dal personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità medesima contributiva di 40 anni.
La domanda di collocamento nella posizione di esonero è irrevocabile e deve essere presentata dal dipendente all’Amministrazione di appartenenza entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che nel corso del medesimo anno egli maturi il richiesto requisito minimo di anzianità contributiva, pari a 35 anni per conseguire la pensione di anzianità.
Pertanto, la data iniziale del periodo di esonero non può essere antecedente a quella in cui il dipendente matura il richiesto requisito minimo.
L’accoglimento della domanda non è automatico, ma richiede una valutazione da parte dell’Amministrazione che procederà ad accogliere o meno l’istanza sulla base delle proprie esigenze funzionali e organizzative, tenendo conto anche del parere espresso dal responsabile della struttura nella quale il richiedente presta servizio ed avendo riguardo alle indicazioni ed ai criteri espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella predetta circolare n. 10 del 28 ottobre 2008 che qui si richiamano.
La posizione di esonero non si configura come una cessazione dal servizio, ma come una sospensione del rapporto di impiego e di lavoro fino ad un massimo di cinque anni.
Pertanto, il dipendente esonerato dal servizio non può instaurare rapporti di lavoro con altri soggetti pubblici e privati escludendosi in tal modo la possibilità di cumulo di impieghi.
Durante il periodo di esonero, invece, come espressamente previsto dal comma 5 della sopracitata disposizione normativa, il dipendente può svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuatività e professionalità purché non a favore di amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse partecipati e purché dall’esercizio di tale attività lavorativa non derivi pregiudizio all’amministrazione di appartenenza.
E’ consentito, ed anzi incentivato, lo svolgimento di attività di volontariato.
Il collocamento in posizione di esonero non rappresenta una fattispecie a regime, ma un istituto che può essere utilizzato dalle amministrazioni, ai fini di una progressiva riduzione del personale in servizio, solo per gli anni 2009, 2010 e 2011 e, a seconda dei requisiti e della domanda del soggetto interessato, può essere disposto dall’Amministrazione per la durata massima di un quinquennio.
Particolare attenzione deve esser riservata al trattamento economico spettante al dipendente durante il periodo di esonero.
Il comma 3 dell’art. 72 prevede, infatti, che il personale collocato in posizione di esonero ha diritto ad un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.
La misura del trattamento economico temporaneo è, peraltro, elevata al 70% nel caso in cui, durate il periodo di esonero, il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, e gli altri soggetti individuati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze nel decreto in data 5 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 296 del 19 dicembre 2008.
Al termine del periodo di esonero il dipendente consegue il trattamento di pensione che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio o per raggiunti limiti di età o per aver maturato l’anzianità contributiva di 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica.
Peraltro, fermo restando il diritto a pensione deve essere stabilita la sua decorrenza ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettere a) e b) della legge n. 247/2007.