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In pensione con più di 40 anni di servizio? Per non disperdere il surplus contributivo è possibile un conteggio dall’ultimo anno e retrocedere fino ad arrivare ai 40 anni utili. Così la nota INPDAP 26 del 13 giugno 2008
di Giulia Patrizii


EuroL’INPDAP, ente che assicura gli statali e gli appartenenti alla macro categoria del pubblico impiego, ha emanato, in data 13 giugno 2008, la nota operativa n.26 riservata ai pensionati e pensionandi con più di 40 anni di servizio. Tale nota dell’ente previdenziale chiarisce in proposito che, ai fini del calcolo della pensione valgono sempre i 40 anni di servizio ma, mentre fino ad oggi il calcolo veniva effettuato a partire dal primo contributo utile al momento dell’assunzione, ora è possibile anche partire dall’ultimo anno di servizio e retrocedere fino ad arrivare ai 40 anni utili, utilizzando di conseguenza la soluzione più favorevole per il pensionato.

Il problema è legato al fatto che la legge blocca il calcolo della pensione a 40 anni di contributi. Cioè, se una persona lavora e versa contributi – ad esempio, 43 anni – se ne ritrova soltanto 40 ed i 3 in più vengono perduti. L’INPDAP, proprio per venire incontro alle attese dei pensionati interessati, ha preso l’innovativa decisione di introdurre il nuovo sistema del “doppio calcolo” con la conseguenza che gli anni oltre i 40 anni possono tornare utili ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.

Tutte le sedi INPDAP sono tenute a provvedere alle eventuali riliquidazioni ed adottare il conteggio più favorevole relativamente al calcolo delle due quote di pensione solo a seguito di istanza degli interessati già collocati in quiescenza o pensionandi. Il pagamento degli eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.

NOTA OPERATIVA INPDAP N. 26 DEL 13 GIUGNO 2008

OGGETTO: Modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva superiore a 40 anni.

Il rendimento pensionistico dei trattamenti liquidati da questo Istituto è determinato dalla sommatoria dell'aliquota inerente gli anni maturati dall'iscritto alla data del 31 dicembre 1992 con quella relativa al valore differenziale tra quella maturata alla cessazione e quella riferita alla medesima data del 31 dicembre 1992, nel limiti dell'aliquota massima raggiungibile in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva; gli anni eventualmente eccedenti non incidono nella percentuale di rendimento della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del Dlgs. n. 503/1992.

Tale modalità di calcolo può essere sfavorevole per coloro che cessano dal servizio con un'anzianità contributiva maggiore a 40 anni di servizio.
Al fine di non penalizzare gli iscritti che si trovano in questa situazione, si ritiene necessario effettuare un duplice calcolo di pensione ed in particolare:
- uno derivante dall'importo spettante all'interessato considerando nella "quota a" di pensione l'intera anzianità maturata al 31 dicembre 1992 e nella "quota b" l'anzianità contributiva a partire dal 1° gennaio 1993 limitata al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva;
- l'altro relativo all'importo spettante all'interessato considerando nella "quota b" di pensione l'intera anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1993 e nella "quota a" di pensione solo gli anni necessari al raggiungimento di un'anzianità contributiva complessiva pari a 40 anni.
L'importo da porre in pagamento è quello relativo alla pensione più favorevole risultante dal duplice calcolo.
Si invitano, pertanto, le Sedi a definire le pensioni in via di liquidazione secondo le istruzioni operative riportate nella seguente nota; per quanto attiene le pensioni liquidate antecedentemente alle nuove istruzioni operative, le Sedi sono tenute a provvedere alle eventuali riliquidazioni previa richiesta degli interessati e nei limiti previsti dall'articolo 26 della legge n. 315/1967, per il personale delle casse gestite dagli ex Istituti di previdenza, e dagli articoli 203 e seguenti del DPR n. 1092/1973, per il personale statale. Il pagamento degli eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.

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