La connotazione di vittima del dovere e le connesse elargizioni da parte dello Stato trovano menzione nel nostro ordinamento fin dalla istituzione dei corpi deputati a garantire l’ordine interno e la sicurezza pubblica del Paese, anche se la normativa in materia ha subìto nel corso degli anni modificazioni di sicuro rilievo. Basata inizialmente sull’art.14 del R.D.L. 261/1921, la disciplina generale è stata modificata dalla legge 22 gennaio 1942, n. 181 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 836, ratificato con modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 116, e poi dalla Legge 22 febbraio 1968, n. 101 che prevedeva a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia, quali vittime del dovere, una elargizione in misura unica di lire 2.000.000, che con l’art. 2 del D.L. 337 del 28 novembre 2003 è diventata pari a euro 200.000.
Con la legge 13 agosto 1980, n. 466 il legislatore ha posto in essere una riorganizzazione della materia, prevedendo l’estensione della elargizione una tantum a nuove categorie di soggetti, in caso di morte o di grave invalidità (oltre agli appartenenti alle Forze di polizia – i vigili del fuoco, i militari delle Forze armate, i vigili urbani, i magistrati ordinari, qualsiasi persona legalmente richiesta di prestare assistenza alle Forze di polizia, nonché tutti i cittadini italiani quando la morte o la grave invalidità consegua ad azioni terroristiche). E’ stato previsto inoltre il diritto all’assunzione obbligatoria, secondo le disposizioni sul collocamento, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti appartenenti alle categorie destinatarie delle provvidenze, con precedenza su ogni altra categoria prevista dalle leggi vigenti ed è stata coniata una nuova definizione di “vittime del dovere”, comprendendo nelle circostanze legittimanti la corresponsione dei relativi benefìci – indicate nell’art. 1 della L. 629/1973- anche gli eventi connessi all’espletamento delle funzioni di istituto, proprie delle categorie considerate, e, più specificamente, all’attività di soccorso ed alle operazioni di polizia preventiva e repressiva.
I richiami normativi permettono di introdurre la questione del connotato di “vittima del dovere” ancorato all’evento che di tale status costituisce il fondamento soprattutto per gli organi deputati a deciderne la sussistenza sulla base della istanza degli interessati.
Facendo riferimento alla legge più recente che puntualizza il connotato di vittima del dovere, riportiamo l’articolo 1 comma 563 della Legge Finanziaria 2006 – n. 266 del 23 dicembre 2005 - il quale dispone che “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Il comma successivo (564) prevede inoltre che siano equiparati a tali soggetti coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Ad una lettura prima facie del testo richiamato risulta che le categorie ascrivibili al concetto di vittime del dovere siano due, ossia quella di cui all’articolo 3 della legge 466 del 1980 e quella in cui è tipizzato l’evento in cui si siano verificate le lesioni che giustifichino il riconoscimento dello status in parola. In ordine alla prima categoria l’articolo 3 della LEGGE 13 AGOSTO 1980, n. 466 (GU n. 230 del 22/08/1980) indica quali vittime del dovere, destinatarie delle speciali elargizioni previste dall’ordinamento vigente, “i magistrati ordinari, i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile, il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della medesima legge, abbiano riportato una invalidità permanente………”. Il richiamo a tali disposizioni appare fondamentale in quanto consente di meglio definire la tipologia dell’evento al quale il legislatore intende ricollegare il connotato di vittima del dovere e la corresponsione de i correlati benefici. Il citato art. 1 recita testualmente “ Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n.629, è aggiunto il seguente comma: “Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonchè quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”. Va detto che a puntualizzare gli eventi fondanti per l’attribuzione dello status in trattazione aveva già provveduto il Consiglio di Stato con un Parere della Prima Sezione, il n. 561/69 del 26 marzo 1969, affermando come sia da considerare “vittima del dovere” chi, nell’espletamento di un servizio particolarmente rischioso, cui sia stato adibito in una determinata circostanza, subisca un incidente violento che ne determini la morte o il ferimento. I giudici di palazzo Spada in sede consultiva hanno in tal modo inteso differenziare lo status di “vittima del dovere” da quello dell’operatore di polizia cui sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di patologie contratte a causa del servizio stesso.
Al riguardo, gli uffici competenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, struttura preposta alla trattazione delle istanze di concessione di benefici correlati allo status di vittima del dovere, ritengono che nulla sia cambiato con l’entrata in vigore della Legge 266 del 2005. In buona sostanza devono verificarsi, secondo tali uffici della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, circostanze e condizioni connesse ad uno specifico evento di servizio e dipendente da rischi specificatamente attinenti ad operazioni di polizia , di gravità e portata superiore all’ordinario grado di pericolosità che è normalmente insito nello svolgimento del normale servizio d’istituto.
Su tali basi, appare condivisibile l’assunto per cui, in sede di valutazione della attribuzione dello status di “vittima del dovere” non si possa prescindere dalla individuazione di un evento che abbia le caratteristiche indicate dalla normativa richiamata e meglio precisate dal citato Parere del Consiglio di Stato, ferma restando la difficoltà delle amministrazioni interessate a tali procedure a definire, per taluni casi, eventi che presentino una gravità ed una portata superiore all’ordinario grado di pericolosità insito nello svolgimento del normale servizio d’istituto. Ovviamemte in detta sede di valutazione è necessario preliminarmente scollegare concettualmente la procedura in parola da quella relativa all’accertamento della infermità dipendente da causa di servizio ed accertare che l’evento in parola sia avvenuto nel corso della attività di servizio o nell’espletamento di funzioni d’istituto, e che abbia prodotto una infermità permanente nella “vittima” nella misura minima indicata dalla normativa vigente.
Va da ultimo richiamato il D.P.R. n. 243 del 2006, emanato in attuazione del comma 565 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tale Decreto costituisce il regolamento che precisa termini e modalità per la corresponsione dei benefici da attribuire alle vittime del dovere e soggetti equiparati. In esso vengono indicate anche le tabelle in base alle quali debbono essere valutate la percentualizzazione della invalidità permanente (D. M. Sanità 5 febbraio 1992 pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. 47 del 26 febbraio 1992) e la percentualizzazione del danno biologico (DM Lavoro e Previdenza sociale del 12 luglio 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n.172 del 25 luglio 2000), nonché le modalità che debbono essere seguite per il riconoscimento delle infermità per particolari condizioni ambientali ed operative.
Riferimenti: DPR 7 luglio 2006 n. 243; L.23 dicembre 2005 n.266; L. 13 agosto 1980 n. 466; Parere del Consiglio di Stato I Sez. n. 5691 del 26 marzo 1969