La legge n. 241 del 7 agosto 1990 è giustamente annoverata come una delle leggi piu importanti che siano state varate negli ultimi decenni. Questa legge ha infatti il merito di aver introdotto il principio della trasparenza dell’azione amministrativa ed il correlato diritto di accesso dei cittadini alla documentazione amministrativa in cui essi sono parte interessata. Stiamo parlando di un principio di straordinaria rilevanza culturale, civile e democratica oltre che di notevole valenza giuridico-amministrativa, in quanto esso viene a porre il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il cittadino su un piano di parità e di reciprocità di situazioni giuridiche, di diritti e di doveri, di possibilità di intervento, di obblighi e di responsabilità.
La legge 15 dell’11 febbraio 2005 ha modificato talune parti dell’impianto primigenio del 1990; essa è frutto di un lavoro di critica, approfondimento e sistemazione effettuato dalla Commissione per l'esame di iniziative legislative in tema di attività amministrativa e tutela del cittadino, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2001 e presieduta dal Ministro per la funzione pubblica. Le modifiche apportate s'innestano sull'impianto gia consolidato della normativa della 241. In generale rafforzano gli strumenti di tutela del cittadino (obbligo per la P.A. di comunicazione per provvedimenti a lui sfavorevoli, nullita del provvedimento amministrativo contrario a sentenze del giudice ed inefficacia dello stesso nei confronti del cittadino, etc) ed adattano la normativa alle disposizioni intervenute successivamente (codice sulla privacy, diritto comunitario e riforma del titolo V della Costituzione).
Molti dipendenti della amministrazione pubblica potrebbero incontrare difficoltà a mettere puntualmente e correttamente in pratica le disposizioni delle due leggi citate, conosciute più o meno da tutti, ma soprattutto non hanno sempre certezze circa la ortodossa applicazione delle norme regolamentari di attuazione che si sono succedute nel tempo a far data dal 1990 fino ad oggi. Tale difficoltà è particolarmente avvertita dagli uffici del ministero dell’Interno e delle Prefetture in considerazione della complessità, della varietà e della particolare delicatezza delle materie trattate. In questo contesto è di particolare rilievo il contenuto del Decreto del Ministro dell’Interno 10 maggio 1994 n.415 come modificato dal Decreto 17 novembre 1997 n. 508, che ha individuato le categorie dei documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali (art 2), per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità (art 3) e per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese (art. 4).
La materia, innovata anche dal DPR 352 del 27 giugno 1992 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241), è stata regolamentata ulteriormente dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184, che, abrogando il citato DPR 352, ha rimodulato taluni aspetti della disciplina di accesso ai documenti amministrativi, in particolare per quel che riguarda la notifica ai contro interessati (art.3), l’accesso informale (art.5) ed il non accoglimento delle richieste (art.9). E’ infine utile sapere che, ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19.3.1993 UCA 27720/928/29 per ogni foglio di documentazione che si intende riprodurre (fotocopiare) l’interessato è tenuto a corrispondere alla Amministrazione, mediante marche da bollo ordinarie, l’importo di euro 0,26, come confermato da Circolare Ministero Interno M/2107/A del 9.3.1999. In caso di riproduzione di atti in copia conforme, e dovuto invece l’importo corrispondente alla vigente normativa sul bollo, ai sensi della Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28.2.1994 UCA/27720/1749 C.A. 16.2.1994.