Nel caso in cui un lavoratore finisca in carcere non è detto che questi debba sempre essere licenziato. A sottolineare tale logica giuridica è la Cassazione, per la quale il detenuto può solo perdere lo stipendio ma non può essere allontanato dal posto di lavoro. Tutto questo emerge da una Con la sentenza n.12721/2009 della Sezione lavoro i giudici di piazza Cavour hanno convalidato la reintegrazione di un lavoratore occupato in un' azienda con oltre 60 dipendenti, il quale, per ragioni non legate alla sua attività lavorativa era finito in carcere ed era stato licenziato in tronco dal datore di lavoro per "assenza ingiustificata" dal luogo ove prestava servizio. L'azienda nel corso del processo aveva eccepito che la detenzione del lavoratore aveva deteminato un danno, determinato dalla correlata interruzione del normale ciclo produttivo. Di diverso avviso però la Suprema Corte che ha confermato la reintegra nel posto di lavoro già disposta dai giudici dell'Appello, con tanto di condanna della societa' al risarcimento dei danni. Chiara la posizione della Corte: se il lavoratore finisce in carcere per motivi non legati al lavoro non va licenziato. In questi casi occorre infatti valutare le "esigenze oggettive dell'impresa, tenendo conto delle dimensioni della stessa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva, della natura e importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, nonche' del maturato periodo di assenza, della prevedibile durata della carcerazione, della possibilita' di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni senza necessita' di nuove assunzioni". E più in generale "di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della tollerabilita' dell'assenza".
Un'infermiera malgrado avesse subito continue vessazioni sul posto di lavoro, si è vista rigettare dalla Corte di Cassazione la sua richiesta di risarcimento danni. Prima di intentare una causa per mobbing è bene farsi un esame di coscienza e valutare con la massima onestà di analisi se si ha o no un brutto carattere. Essere scontrosi, distanti e irascibili sul posto di lavoro potrebbe infatti costare caro e costituire l'elemento che fa perdere la causa. E' quello che è successo a una dipendente di una struttura sanitaria che, malgrado avesse subito continue vessazioni sul posto di lavoro, si è vista rigettare dalla Corte di Cassazione la sua richiesta di risarcimento danni. Proprio per colpa del suo 'caratteraccio' e dei suoi cattivi rapporti con i colleghi e con il capo. La dipendente, un'infermiera, si era rivolta al Tribunale di Milano asserendo di "essere stata oggetto di comportamenti mobbizzanti, consistenti in continue vessazioni da parte dei colleghi e superiori nel corso della attività lavorativa e sul luogo di lavoro, nonché di essere stata demansionata". A causa di tali condotte, la lavoratrice era caduta in uno stato di prostrazione (sindrome ansioso-depressiva) e aveva richiesto la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni conseguenti. La Corte di Cassazione ha però confermato la sentenza d'appello che a sua volta aveva respinto le domande di condanna. Secondogli ermellini "pur non negandosi il clima di conflitto" che si era determinato all'interno della azienda nei vari reparti in cui la ricorrente aveva operato, "la portata andava ridimensionata attribuendone la responsabilità soprattutto a problemi caratteriali e di rapporto della dipendente stessa".