|
|
|
|
| MANSIONI
SUPERIORI: IL CONSIGLIO DI STATO RIBADISCE I PRESUPPOSTI PER
LA CORRESPONSIONE DELLA DIFFERENZA RETRIBUTIVA E NEGA L’AZIONE
DI ARRICCHIMENTO
|
La
conflittualita' in materia di mansioni superiori nel pubblico
impiego e' destinata inevitabilmente a riproporsi continuamente
con varianti sempre nuove. Questa volta il quid novi e'
rappresentato dall’azione di indebito arricchimento proposta
da alcuni impiegati comunali, che l’organo giurisdizionale
d’appello ha pero bocciato per la mancanza del “depauperamento”
ossia di una effettiva diminuzione patrimoniale a danno
del lavoratore. Dono invece da corrispondere al lavoratore
affidatario di mansioni superiori – ha sentenziato la Quinta
Sezione del Consiglio di Stato con decisione 3437 del 28
maggio 2004 – le differenze retributive tra la qualifica
posseduta e la qualifica nella quale rientrano le mansioni
svolte sulla base di un formale provvedimento di conferimento.
Oltre a tale provvedimento formale, giova ricordarlo, occorre,
per la corresponsione di tali differenze, la previsione
normativa di tale situazione giuridica, la disponibilita'
del posto nella dotazione organica e la riferibilita' dell’incarico
alla qualifica immediatamente superiore. Nel caso affrontato
dal collegio di Palazzo Spada c’era un’ulteriore variante,
costituita dal fatto che il provvedimento di conferimento
era stato disposto dal sindaco anziché dal dirigente competente.
Sul punto, il tribunale amministrativo d’appello ha ritenuto
che tale elemento non facesse venir meno il diritto del
lavoratore alla differenza retributiva sopra considerata.
In sostanza e' stato privilegiato, con un sillogismo non
dissimile da quello ipostatico alla teoria della conversione
del contratto nullo, il profilo lavorativo del dipendente
che abbia effettivamente svolto, anche se in base ad un
provvedimento di dubbia legittimita', mansioni superiori
a quelle della qualifica rivestita.
|
|
|