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Pensioni e Part-Time verticale: anche i periodi non lavorati sono da considerare utili ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione
La Corte di Giustizia europea attacca il principio del pro rata temporis applicato nel nostro ordinamento |
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Il principio del pro rata temporis, ossia del computo, ai fini del diritto a pensione, dei soli periodi effettivamente lavorati e non di quelli regolati da un contratto di part-time, principio applicato nel nostro ordinamento, ha subìto una poderosa spallata da parte della Corte di giustizia europea. Il giudice comunitario, con la sentenza del 10 giugno 2010 n. C-395/08, ha infatti ritenuto non applicabile detto sistema di computo in quanto atto determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico rispetto agli altri lavoratori . La Corte ha ritenuto che la disciplina comunitaria deve escludere che una normativa nazionale possa prevedere, che per quest’ultimo tipo di rapporti, siano esclusi i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento trovi motivato fondamento in ragioni obiettive. L’ anzianità utile a fini pensionistici deve corrispondere alla durata effettiva del rapporto di lavoro e non alla quantità di lavoro fornita nel corso dello stesso. Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno implica quindi che l’anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati.
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