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Il
1° settembre 2004 segna l’inizio di un nuovo regime sanzionatorio
per gli illeciti riguardanti l’orario di lavoro, quale introdotto
dal Decreto Legislativo 213 del 19 luglio 2004, pubblicato
sulla G.U. 192 del 17 agosto 2004. Il nuovo decreto, modificativo
del D.Lgs. 66 del 2003 elenca anche le categorie non obbligate
a prestazioni notturne (lavoratrici madri di un figlio di
eta inferiore ai tre anni, lavoratori con a carico soggetti
disabili ex lege 104 del 1992, lavoratori che siano unici
genitori affidatari di figlio convivente di eta inferiore
ai 12 anni) ed impone la fruizione obbligatoria di almeno
14 giorni di ferie da parte di ogni lavoratore, anche non
consecutive, se la richiesta del dipendente e formulata
in tal senso . Le ferie potranno essere fruite entro i 18
mesi successivi all’anno di maturazione. L’articolato del
provvedimento legislativo prevede dettagliatamente le sanzioni
previste per inosservanza del limite delle 40 ore settimanali,
del superamento del tetto delle 48 ore settimanali inclusive
dello “straordinario”, per inosservanza delle comunicazioni
di tali “superamenti” nei termini di legge, per inosservanza
del limite delle 250 ore annuali per le prestazioni di lavoro
straordinario, per violazione della normativa sul riposo
giornaliero e su quello settimanale, quando dovuti, per
indebita utilizzazione nel alvoro notturno di lavoratori
esonerati.
DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 2004, n. 213
(in G.U. n. 192 del 17 agosto 2004) - Modifiche ed integrazioni
al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia
di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.
Art.
1.
Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
1.
Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole:
«delle Forze armate e di polizia,» e «ordine e sicurezza
pubblica, di difesa e»;
b) al comma 3 dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente
periodo: «Non si applicano, altresi, al personale delle
Forze di polizia, delle Forze armate, nonche agli addetti
al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione
alle attivita operative specificamente istituzionali.»;
c) al comma 5 dell'articolo 4, le parole: «alla scadenza
del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti:
«entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento»;
d) il comma 1 dell'articolo 10, e sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del
codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un
periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro
settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie
di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due
settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore,
nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due
settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di
maturazione.»;