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NUOVE SANZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO STABILITE DAL DECRETO LEGISLATIVO 213 DEL 19 LUGLIO 2004 – LE FERIE FRUIBILI ENTRO 18 MESI DALL’ANNO DI MATURAZIONE

Il 1° settembre 2004 segna l’inizio di un nuovo regime sanzionatorio per gli illeciti riguardanti l’orario di lavoro, quale introdotto dal Decreto Legislativo 213 del 19 luglio 2004, pubblicato sulla G.U. 192 del 17 agosto 2004. Il nuovo decreto, modificativo del D.Lgs. 66 del 2003 elenca anche le categorie non obbligate a prestazioni notturne (lavoratrici madri di un figlio di eta inferiore ai tre anni, lavoratori con a carico soggetti disabili ex lege 104 del 1992, lavoratori che siano unici genitori affidatari di figlio convivente di eta inferiore ai 12 anni) ed impone la fruizione obbligatoria di almeno 14 giorni di ferie da parte di ogni lavoratore, anche non consecutive, se la richiesta del dipendente e formulata in tal senso . Le ferie potranno essere fruite entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. L’articolato del provvedimento legislativo prevede dettagliatamente le sanzioni previste per inosservanza del limite delle 40 ore settimanali, del superamento del tetto delle 48 ore settimanali inclusive dello “straordinario”, per inosservanza delle comunicazioni di tali “superamenti” nei termini di legge, per inosservanza del limite delle 250 ore annuali per le prestazioni di lavoro straordinario, per violazione della normativa sul riposo giornaliero e su quello settimanale, quando dovuti, per indebita utilizzazione nel alvoro notturno di lavoratori esonerati.

DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 2004, n. 213 (in G.U. n. 192 del 17 agosto 2004) - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.

Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole: «delle Forze armate e di polizia,» e «ordine e sicurezza pubblica, di difesa e»;
b) al comma 3 dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non si applicano, altresi, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonche agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attivita operative specificamente istituzionali.»;
c) al comma 5 dell'articolo 4, le parole: «alla scadenza del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento»;
d) il comma 1 dell'articolo 10, e sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.»;

   
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