Finalita' ed Organizzazione
Convenzioni
Tutela del cittadino consumatore
Arte Cultura Tempo Libero
L'Antiburocratese
Solidarieta' e Assistenza
Vita di Ministero
A proposito di ......
FOCUS
Storie e Personaggi
Il Portale del Ministero dell'Interno
Polizia di Stato
Vigili del Fuoco
SSAI
Scuola Superiore Amministrazione dell'Interno
 News  

.....segue

e) il comma 1 dell'articolo 14 e sostituito dal seguente: «1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi»;
f) dopo l'articolo 18 e inserito il seguente:
«Art. 18-bis.
Sanzioni

1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta del bambino, e punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, e punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, e punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.
5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, e punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.
6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, e soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu di cinque lavoratori ovvero si e verificata nel corso dell'anno solare per piu di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non e ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, e soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.»;
g) all'articolo 19, comma 2, le parole: «e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio» sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

19 luglio 2004

   
Archivio Normativo
Le decisioni dei Giudici
Diritto in pillole
Dibattito sul lavoro
Pubblica Amministrazione
La comunicazione istituzionale
Ricorsi
"LEGGI E RICORDA"
Il gioco impossibile
GALLERIA FOTOGRAFICA
Consulta gratis la Gazzetta Ufficiale
ITALIA.GOV
Il Portale Nazionale del cittadino
TELE-PA
Il telegiornale per i pubblici dipendenti
SSPA
Scuola Superiore della P. A.
 Link   
ARAN FUNZIONE PUBBLICA FORMEZ GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Comirap - comitato rappresentativo del personale civile del ministero dell'interno