|
.....segue
e)
il comma 1 dell'articolo 14 e sostituito dal seguente: «1.
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni
deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per
il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche
di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli
preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare
l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono
adibiti i lavoratori stessi»;
f) dopo l'articolo 18 e inserito il seguente:
«Art. 18-bis.
Sanzioni
1.
La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle
24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza
fino al compimento di un anno di eta del bambino, e punita
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516
euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso
in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle
lettere a), b) c), dell'articolo 11, comma 2, sono adibite
al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in
forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore
anteriori al previsto inizio della prestazione.
2.
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma
1, e punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 1.549 euro a 4.131 euro.
3.
La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4,
comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, e punita con la sanzione amministrativa
da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun
periodo cui si riferisca la violazione.
4.
La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7,
comma 1, e 9, comma 1, e punita con la sanzione amministrativa
da 105 euro a 630 euro.
5.
La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4,
comma 5, e punita con la sanzione amministrativa da 103 euro
a 200 euro.
6.
La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3,
comma 1, e 5, commi 3 e 5, e soggetta alla sanzione amministrativa
da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu
di cinque lavoratori ovvero si e verificata nel corso dell'anno
solare per piu di cinquanta giornate lavorative, la sanzione
amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non e ammesso
il pagamento della sanzione in misura ridotta.
7.
La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13,
commi 1 e 3, e soggetta alla sanzione amministrativa da 51
euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito
al lavoro notturno oltre i limiti previsti.»;
g)
all'articolo 19, comma 2, le parole: «e le disposizioni aventi
carattere sanzionatorio» sono soppresse.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
19 luglio 2004
|