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QUANDO
CI SI AMMALA DURANTE IL PERIODO DI FERIE |
La
funzione principale delle ferie e, come tutti sanno, quella
di permettere al lavoratore il recupero delle energie spese
nel corso dell’anno, ma non e raro il caso in cui, proprio
nel corso del periodo dedicato al ristoro psico-fisico,
intervenga uno stato di malattia capace di vanificare il
connotato principale del congedo ordinario. Della situazione
si sono occupati, oltre ai giudici di primo e secondo grado,
anche la Corte Costituzionale (sentenza n.616 del 1997)
e la Corte di Cassazione (decisioni nn.1947 del 1998 e 14020
del 2001) che hanno sostanzialmente affermato come l’interruzione
delle ferie, a causa di una malattia sopravvenuta in tale
periodo, non vale per tutte le patologie ma unicamente per
quelle che “IMPEDISCONO LA SALVAGUARDIA DELL’ESSENZIALE
FUNZIONE DI RIPOSO E DI RECUPERO DI ENERGIE PSICO-FISICHE,
PROPRIA DELLE FERIE”. Non essendosi mai proceduto ad una
individuazione tipizzata delle patologie che possano determinare
l’interruzione delle ferie, e di tutta evidenza come l’accertamento
del connotato della malattia e la valutazione della stessa
rispetto al parametro indicato dalla Corte Suprema (impedimento
recupero psico-fisico) debbano essere eseguiti caso per
caso dal medico di controllo. Appare comunque chiaro come
interventi chirurgici, fratture, ricoveri ospedalieri, ingessature,
febbri alte ed infermita oggettivamente serie siano annoverabili
tra le cause legittime di interruzione delle ferie mentre
per i malesseri di varia natura e di minor entita , si debba
far riferimento alla valutazione medica.
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