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| MANCATA
REPERIBILITA DOMICILIARE DEL LAVORATORE MALATO: PER LA CASSAZIONE
NON VALE LA SCUSANTE DEL CONTROLLO MEDICO ESTERNO |
Come
noto il lavoratore assente per malattia ha l’obbligo della
reperibilita' domiciliare in determinate fasce orarie (10-12
e 17-19). Non e' raro il caso in cui il lavoratore malato
ritenga di poter derogare a tale obbligo in considerazione
di un controllo medico urgente. Ebbene la Corte di Cassazione,
con sentenza n.4247 del 2 marzo 2004, ha fissato un principio
rigoroso in materia, in virtu' del quale il lavoratore deve
dimostrare che il suo allontanamento nelle fasce obbligatorie
di reperibilita' sia stato determinato da situazioni tali
da comportare adempimenti urgenti e non effettuabili in
ore diverse da quelle di reperibilita'. In sintesi spetta
al lavoratore l’onere di dimostrare che il controllo medico
esterno, anche di tipo diagnostico, proprio nelle fasce
obbligatorie di reperibilita', sia stato determinato da
esigenze terapeutiche o di controllo urgenti ed indifferibili.
In caso di giustificazioni carenti sotto tale profilo l’allontanamento
da casa risultera ingiustificato e quindi sanzionabile.
AAB
27.9.04
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