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MANCATA REPERIBILITA DOMICILIARE DEL LAVORATORE MALATO: PER LA CASSAZIONE NON VALE LA SCUSANTE DEL CONTROLLO MEDICO ESTERNO

Come noto il lavoratore assente per malattia ha l’obbligo della reperibilita' domiciliare in determinate fasce orarie (10-12 e 17-19). Non e' raro il caso in cui il lavoratore malato ritenga di poter derogare a tale obbligo in considerazione di un controllo medico urgente. Ebbene la Corte di Cassazione, con sentenza n.4247 del 2 marzo 2004, ha fissato un principio rigoroso in materia, in virtu' del quale il lavoratore deve dimostrare che il suo allontanamento nelle fasce obbligatorie di reperibilita' sia stato determinato da situazioni tali da comportare adempimenti urgenti e non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilita'. In sintesi spetta al lavoratore l’onere di dimostrare che il controllo medico esterno, anche di tipo diagnostico, proprio nelle fasce obbligatorie di reperibilita', sia stato determinato da esigenze terapeutiche o di controllo urgenti ed indifferibili. In caso di giustificazioni carenti sotto tale profilo l’allontanamento da casa risultera ingiustificato e quindi sanzionabile.

AAB 27.9.04


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