Il
personale della ex carriera di concetto, iscritto al CoMiRap,
che aveva presentato ricorso al Tar Lazio per l’applicazione
dell’articolo 35 del DPR 340/1982 e per la correlata indizione
dei corsi di formazione per il passaggio al livello VIII
(Esperto), aveva visto riconosciute le proprie ragioni dal
tribunale adito in primo grado.
Sull’appello presentato dall’Amministrazione dell’Interno
si era pronunciato il Consiglio di Stato, riformando la
sentenza di primo grado e negano quindi l’applicazione della
norma invocata. In ordine alla tanto dibattuta questione
fu proposta azione revocatoria ai sensi dell’articolo 395,
n.5, del codice di procedura civile, per errore del collegio
giudicante.
La tesi dei ricorrenti fu dapprima condivisa dal Consiglio
di Stato in sede rescindente, mentre nella fase rescissoria,
quella definitiva, il collegio respinse le istanze dei dipendenti
ministeriali, fissando il lire 5 milioni le spese di giudizio
a carico della parte soccombente. Venute a cadere le tutele
previste dall’ordinamento interno, i ricorrenti, consapevoli
delle loro ragioni in fatto e diritto, si sono rivolti alla
Corte di Giustizia d’Europa, chiedendo una congrua riparazione
per i danni subiti a causa di un processo non equo, nei
tempi e nella sostanza. L’intervenuta emanazione della cosiddetta
legge Pinto (legge 89 del 2001) ha imposto nella procedura
di cui trattasi, una ulteriore fase “interna” innazi alla
Corte d’Appello, che sarebbe stata particolarmente impegnativa
ed onerosa per i ricorrenti, con presumibile esito di insuccesso.
E’ stato peraltro riportato da alcuni giornali che i cittadini
italiani usciti vittoriosi presso la Corte di Strasburgo
dalle conflittualita con lo stato italiano per violazione
del principio del processo equo, non hanno mai percepito
alcuna somma disposta dal giudice europeo a causa della
mancata istituzione di un apposito capitolo di bilancio
per fare fronte a tale tipo di impegno finanziario. A questo
punto la vicenda, che costituisce un vero e proprio caso
giudiziario a puntate, puo ritenersi conclusa.