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Home Tutela del cittadino consumatore Anche la nuova patente di guida costituisce valido documento di identità

Anche la nuova patente di guida costituisce valido documento di identità

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Sono in pochi a saperlo ma una circolare ministeriale del 2000 fa chiarezza in tal senso. La mancanza di firma autografa non invalida il documento - di  Alberto Bordi

Carta d'identitàL' articolo 10, c. 5, del D.L. 70 del 14 maggio 2011, che ha modificato l'art.3 del T.U.L.P.S. 773/1931, ha previsto che (dal 14 maggio 2011) la carta d'identità sia rilasciata a favore di tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla loro età. Il rilascio della Carta d'identità anche a favore dei minori di anni quindici rappresenta per i cittadini italiani residenti all'estero una conveniente soluzione alternativa al passaporto individuale per viaggiare nei Paesi che ne riconoscono la validità; invece per i minori residenti in Italia il documento in questione si affianca al certificato di nascita con fotografia vidimato dalla questura, che pur mantenendo la sua validità, ha spesso generato disagi all'utenza.
Con tale disposizione l'ordinamento italiano si è adeguato alle disposizioni comunitarie in materia di carta d'identità, in particolare al Regolamento (CE) n. 2252/2004 ed a quello n. 444/2009, che hanno determinato l'adozione del passaporto elettronico.
La validità del documento è fissata in tre anni fino al compimento dei tre anni di età del titolare; di cinque anni fino al raggiungimento della maggiore età dello stesso e di dieci anni a partire dai diciotto anni, analogamente alla validità del passaporto disciplinata dall'articolo 17 della Legge 21 novembre 1967 n. 1185.

La Circolare n. 7677 del 28 maggio 2011 del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha puntualizzato i vari aspetti connessi al rilascio della carta d'identità ai minori.

Articolo 10 comma 5 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n.70
All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la residenza o la loro dimora una carta d'identitè conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.";
b) al secondo comma:
1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per i minori di età inferiore a tre anni, la validitè della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni";
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
"Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi puo dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati."

 

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