Statali fuori dal limbo liquidazione?Arriva il decreto Bongiorno per l'anticipo del Tfr fino a 45mila euro grazie alla convenzione con gli istituti di credito

Venerdì 12 Luglio 2019 15:26
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Secondo le stime governative sono circa 400 mila i lavoratori statali che nel 2019 potranno beneficiare della riforma tanto auspicata. Nel computo sono compresi  sia i dipendenti che maturano  la pensione secondo la normativa ordinaria e sia quelli destinatari di quota 100.

Il testo della legge 26/2019, di conversione del DL 4/2019

 

 

 

L'ingiusta disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati circa i tempi e i modi della corresponsione del TFR (o TFS) è di pubblico dominio, ma in realtà  questo abominevole sopruso perpetrato a danno dei colletti bianchi non ha destato molto interesse nella classe politica e nell'opinione pubblica e nemmeno i sindacati di categoria si sono dati da fare più di tanto su tale fronte. Certo un tribunale (quello di Roma) ha avuto l'accortezza ed il merito di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte in merito a tale disparità ma i tempi e gli esiti non sembrano dietro l'angolo ed intanto il salvadanaio alimentato in decine di anni di lavoro da ciascun pubblico dipendente è nelle mani dello Stato o meglio dell'INPS che non intende restituirlo al legittimo titolare se non dopo 24 o 27 mesi, per quel che riguarda il la prima rata!! E' una brutta storia, un brutto film giallo !! E' una brutta Italia che mortifica i servitori dello Stato !! Il nostro legislatore cosa fa al riguardo? Ed il governo, che ha partorito la auspicata quota 100 per uscire dal vicolo Fornero, non ha pensato a questo vulnus ordinamentale che penalizza i già pensionati anche rispetto ai "quotacentisti"?

Questo incubo potrebbe andare in pensione e restituire il sonno rubato ai dipendenti pubblici, sistematicamente costretti ad aspettare anni per incassare il trattamento di fine rapporto.  Il ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, ha infatti firmato il Dpcm che dà il via libera a quanto previsto dal decreto legge che ha introdotto quota 100.

Il provvedimento dell'esecutivo prevede che i dipendenti pubblici che sono andati in pensione senza aver ancora riscosso la liquidazione potranno ottenere, senza il vincolo del differimento, l'intero ammontare dei propri soldi fino a 45 mila euro. Stesso trattamento anche per quanti saranno collocati in quiescenza nei prossimi mesi. La procedura prevede che il lavoratore, dopo aver ricevuto dall'ente erogatore del Tfr (INPS) la certificazione del diritto ad avvalersi dell'anticipazione, potrà rivolgersi direttamente ad uno degli istituti di credito aderenti  all'accordo che il governo ha stretto con l'Abi, Associazione Bancaria Italiana. L'istituto,  una volta ricevuta la conferma da parte dell'ente erogatore della sussistenza dei presupposti per l'anticipazione, entro quindici giorni liquiderà al pensionato quanto dovuto. Lo stesso Dpcm prevede che tra la data di presentazione della domanda di rilascio della certificazione all'ente erogatore e la data di accredito dell'anticipazione debbano trascorrere, appunto, non più di 75 giorni, ai quali vanno aggiunti i tempi di presentazione da parte dell'interessato della domanda di anticipazione all'istituto di credito prescelto ed i tempi di istruttoria interna da parte della banca.

Sarà tutto vero? Fa parte della realtà italiana o è una burla estiva? In realtà la novità consiste in un  finanziamento, modulato attraverso la formula della cessione del credito: la restituzione delle somme corrisposte (in anticipo !?) al pensionato  viene effettuata direttamente dall'ente erogatore del Tfr mediante il versamento all'istituto di credito. Il Dpcm disciplina pure le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia statale, che sarà attivato nel caso in cui l'ente erogatore sia impossibilitato a rimborsare all' istituto bancario l'importo dell'anticipo  Tfr erogato.

Le parole lapidarie del ministro Bongiorno sembrano confermare la validità dell'impianto prospettato: "Questo intervento mette fine alla grave penalizzazione dei lavoratori pubblici, ignorata dai precedenti governi".

Chi paga gli effetti della normativa di anticipo? Dal governo  la risposta è che  non sarà a carico del pensionato. I passi successivi per la piena operatività dell'intervento sono l'invio al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui seguirà il parere favorevole del Consiglio di Stato.

Ai pensionati l'ardua sentenza... se tutto ciò si avvererà davvero

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 Testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.». (19A02239) (GU Serie Generale n.75 del 29-03-2019)

Art. 23                           Anticipo del TFS

1. Ferma restando la normativa vigente in materia  di  liquidazione dell'indennita'  di  fine  servizio  comunque  denominata,   di   cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i  lavoratori (( dipendenti delle amministrazioni pubbliche )) di cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il personale degli  enti  pubblici  di  ricerca,  cui  e'  liquidata  la pensione  quota  100  ai  sensi  dell'articolo  14,   conseguono   il riconoscimento dell'indennita' di fine servizio  comunque  denominata al  momento  in  cui  tale  diritto   maturerebbe   a   seguito   del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico,  ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, tenuto anche conto di quanto  disposto  dal  comma  12  del  medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei  requisiti  pensionistici alla speranza di vita.

(( 2. Sulla base di apposite  certificazioni  rilasciate  dall'ente responsabile per  l'erogazione  del  trattamento  di  fine  servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonche' i  soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data  di  entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione  ai  sensi dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, possono presentare richiesta  di  finanziamento  di  una  somma  pari all'importo, nella misura massima di cui  al  comma  5  del  presente articolo, dell'indennita' di fine servizio maturata,  alle  banche  o agli intermediari finanziari che aderiscono  a  un  apposito  accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  tra  il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   il   Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro   per   la   pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana,  sentito  l'INPS. Ai fini del rimborso del  finanziamento  e  dei  relativi  interessi, l'ente  che  corrisponde  l'indennita'  di  fine  servizio,  comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennita', fino  a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o  pignoramento e, in ogni caso, a  esecuzione  forzata  in  virtu'  di  qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il  finanziamento  e'  garantito  dalla cessione  pro  solvendo,  automatica  e   nel   limite   dell'importo finanziato,  senza  alcuna  formalita',  dei  crediti  derivanti  dal trattamento di fine servizio maturato che  i  lavoratori  di  cui  al primo periodo vantano nei  confronti  degli  enti  che  corrispondono l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine  servizio,  comunque  denominato,  provvedono alle attivita' di  cui  al  presente  comma  con  le  risorse  umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente )).

3.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per  l'accesso  ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a ((75 milioni )) di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di  cui  al comma  2  e  dei  relativi  interessi.  Il  Fondo  e'   ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a  criteri  di  mercato,  di accesso al Fondo stesso, che  a  tal  fine  sono  versate  sul  conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8.  La  garanzia  del  Fondo  e'  a   prima   richiesta,   esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente  le  medesime  caratteristiche  di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato  e'  elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione   del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  finanziamento  e'  altresi' assistito  automaticamente  dal  privilegio   di   cui   all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del  codice  civile.  Il  Fondo  e' surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario,  per l'importo pagato, nonche' nel privilegio di cui  al  citato  articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.

4. Il finanziamento di cui al  comma  2  e  le  formalita'  a  esso connesse   nell'intero   svolgimento   del   rapporto   sono   esenti dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo  e  da  ogni  altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o  diritto.  Per  le finalita' di cui al decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231, l'operazione di finanziamento e' sottoposta a  obblighi  semplificati di adeguata verifica della clientela.

5. L'importo finanziabile e'  pari  a  ((  45.000  euro  ))  ovvero all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso  in  cui l'indennita' di fine servizio  comunque  denominata  sia  di  importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di  cui  al  comma  2  si applica il tasso di interesse indicato nell'accordo quadro di cui  al medesimo comma.

6. Gli interessi  vengono  liquidati  contestualmente  al  rimborso della quota capitale.

7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti  anche  in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonche'  i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del  Fondo  di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima  istanza  dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del  presente  decreto,  sentiti  l'INPS,  il Garante per la protezione dei dati personali  e  l'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato.

8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e'  affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da  stipulare  tra  lo stesso Istituto e il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il  Ministro  per  la pubblica amministrazione. Per la  predetta  gestione  e'  autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.