I diritti personalissimi

Mercoledì 09 Giugno 2021 13:17
Stampa

 

Essi sono riconosciuti non solo dall'ordinamento statale italiano ma anche da convenzioni internazionali, che ne garantiscono una tutela primaria ed assoluta in ogni parte del mondo.

 

Va in limine puntualizzato il concetto di diritti della personalità, un plurale che mette sullo stesso piano istituti diversi sotto il profilo giuridico ma anche esistenziale,  egualmente meritevoli della massima tutela ordinamentale  in quanto ritenuti essenziali per la persona umana. La tutela, rectius riconoscimento, di tali diritti, non trova fondamento e riscontro nel solo ordinamento italiano, in particolare nella Costituzione, ma anche in convenzioni internazionali come la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dalle Nazioni Unite nel 1948 e la dichiarazione del consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sottoscritta a Roma nel 1950. Le peculiarità di tali diritti sono numerose, prima tra tutte quella di essere essenziali, in quanto riconducibili alle ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico, psichico e morale della persona. Sono diritti assoluti, ossia opponibili erga omnes, personalissimi, in quanto inscindibili dall'essere umano, privi di un carattere patrimoniale in senso stretto, inalienabili perchè ritenuti talmente preziosi da non essere ceduti ad altri soggetti. Sono inoltre imprescrittibili in quanto anche il loro non uso rientra nelle facoltà ad essi inerenti; sono pure irrinunciabili perchè sono componente indefettibile della dignità umana.

Molti studiosi tendono a individuare un numerus clausus di tali diritti, ma va sottolineato come il costante mutamento delle collettività e delle dinamiche in esse operanti a livello locale, nazionale, continentale e addirittura planetario, ha introdotto un accelerato numero di varianti, riscontrabili in particolar modo nel diritto alla riservatezza, completamente rimodulato dal massiccio ingresso dell'informatica nella vita quotidiana di ognuno di noi. Tale diritto consiste nella esigenza di tutelare la propria sfera personale da ingerenze esterne di qualsiasi tipo, puntualmente individuate da un corpus normativo che in Italia ha avuto la prima traccia nella legge 675 del 1996, confluita nel decreto legislativo 196 del 2003 più volte modificato ed integrato con disposizioni oggi rinvenibili nel Regolamento europeo n. 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018, più comunemente conosciuto come GDPR (General Data Protection Regulation), una normativa ampia e capillare al tempo stesso, che detta precise regole per le organizzazioni che detengono e trattano dati delle persone fisiche residenti nella comunità europea. E' proprio sul versante della privacy che si riscontra una accentuata esigenza di modificare e modernizzare il regime probatorio, in particolar modo per quanto attiene al valore delle prove digitali.

Per completezza di trattazione, si richiamano gli altri diritti annoverati come personalissimi, ossia il diritto alla vita ed all' integrità fisica, tutelato in sede penale e civile, oltre ad essere oggetto di  specifica previsione costituzionale, agli articoli 2 e 32. In materia penale ricordiamo gli articoli 575 c.p. (omicidio) e 590 c.p. (lesioni personali); in sede civile ricordiamo la generale tutela prevista dall'art. 2043 c.c., ossia la responsabilità extracontrattuale o aquiliana per cui nemo potest alicui laedere, con correlata esposizione al conseguente risarcimento dei danni procurati. Sono  peraltro vietati gli atti di disposizione sul proprio corpo (art. 5 c.c.) quando cagionino una diminuzione permanente all'integrità fisica o siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Il diritto all'onore inerisce alla tutela della dignità della persona concedendo l'azione sia penale sia civile nei confronti di chi lo violi con atti volti a screditarne la dignità, e la considerazione sociale di un individuo. Ricordiamo in sede penale la tutela prevista dagli articoli 594 e ss. (ingiuria e diffamazione). L'autore del reato dovrà anche risarcire i danni morali subiti dal titolare del diritto.

Il diritto al nome riguarda la tutela dell'interesse della persona ad usare il proprio nome come segno distintivo della persona e della sua identità nel corpo sociale; in ambito costituzionale è previsto dall'art. 22, mentre il codice civile vigente prevede specifiche azioni per far cessare le contestazioni circa l'uso del  proprio nome (la cosiddetta azione di reclamo) e l'uso indebito del proprio nome che altri si sia attribuito ( la cosiddetta azione di usurpazione).

Collegato al diritto al nome è il diritto all'identità personale riferibile alla tutela del preminente interesse dell'individuo a veder rappresentata la propria personalità in maniera fedele e non distorta, nella componente etica, ideologica, intellettuale e professionale.

Oggi i diritti della personalità hanno acquisito una rilevanza che li pone al di sopra dei diritti considerati in stretto ambito civilistico (diritti assoluti e relativi); tra questi merita menzione il diritto alla immagine (ex art. 10 c.c.) che impone il divieto di pubblicare il ritratto di una persona senza il consenso della stessa, con le eccezioni previste da specifiche previsioni normative. In caso di violazioni è esperibile l'azione inibitoria, volta a far cessare l'abuso, e l'azione risarcitoria che tenga conto del danno subìto. Molti dei diritti personalissimi sono spesso indicati come "libertà civili" cui il legislatore costituzionale ha dedicato apposite disposizioni, atte a garantirne l'intangibilità, quali la libertà di locomozione e residenza ex art. 16, la libertà di comunicazione e corrispondenza ex art. 15, la libertà di riunione ex art. 17, la libertà di professare la propria fede religiosa ex art. 19, la libertà di pensiero e di parola ex art. 21, collegata alla libertà di stampa.