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Home Norme e diritto LE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA: SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA E PERMESSI PER CIRCOLARE. DI PAOLO MOLINARO

LE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA: SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA E PERMESSI PER CIRCOLARE. DI PAOLO MOLINARO

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Analisi della disciplina del  nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285 del 1992 -  integrata dai più recenti aggiornamenti in una materia fondamentale per la sicurezza di persone e veicoli impegnati nella viabilità quotidiana

 

La complessità del fenomeno della circolazione stradale ha da tempo determinato l'esigenza di raccogliere, in un unico testo, l'insieme delle relative disposizioni prescrittive e sanzionatorie e ciò al fine di agevolare i soggetti che, a vario titolo, sono quotidianamente impegnati ad interpretare e a dare concreta attuazione alle norme di tale specifico settore.

Nel nostro Paese, tale esigenza si è concretizzata con l'emanazione, a seguito di un lungo iter parlamentare, del decreto legislativo 25/6/1982 n. 285, comunemente denominato Codice della Strada. A distanza di oltre quarant'anni, il legislatore però non ha finora ritenuto opportuno procedere a un riscrittura in toto del testo normativo, preferendo invece intervenire, nel corso degli anni, con più di cinquanta leggi di modifica, emanate molto spesso sotto la spinta dell'opinione pubblica che richiedeva misure più severe o più incisive per reprimere specifici fenomeni che destavano particolare allarme sociale (si pensi a esempio ai comportamenti diffusi tra i giovani come la guida in stato d'ebbrezza causata dall'abuso di alcool o stupefacenti e ai sinistri stradali correlati, con esiti a volta mortali).

Tali interventi normativi, pur apportando modifiche spesso anche profonde, hanno sostanzialmente lasciato invariato il vecchio impianto del Codice - costituito da Titoli, Sezioni e Capi - creando talvolta problemi di non facile coordinamento tra le nuove disposizioni e quelle che, a dispetto del tempo trascorso, continuano a rimanere immutate.

Il Codice della Strada, come è noto, impone una serie di comportamenti che si sostanziano da una parte in obblighi di fare ( es: in caso di incidente fermarsi e prestare soccorso; esibire i documenti di guida agli agenti; tenere la destra; assicurare i veicoli a motore prima di porli in circolazione etc.) ovvero di non fare ( es: non sostare negli spazi destinati all’handicap; non oltrepassare la linea di mezzeria se non consentito; non passare al semaforo con il rosso). Tali prescrizioni però ben difficilmente sarebbero sempre osservate da tutti gli utenti se il legislatore parallelamente non avesse previsto le opportune sanzioni in caso di violazione. Dal punto di vista del loro contenuto, le sanzioni si possono dividere in principali ed accessorie. Le prime sono per lo più costituite dal pagamento di una somma di denaro e, secondo quanto previsto dall'articolo 196, creano una solidarietà passiva tra l'effettivo trasgressore ed altri soggetti connessi alla violazione stessa, primo fra tutti il proprietario del veicolo interessato all'infrazione.

Le sanzioni accessorie accompagnano di solito le violazioni più gravi delle norme comportamentali e colpiscono esclusivamente soggetti ben determinati (il proprietario del bene per il fermo o la confisca, l'effettivo trasgressore per la sospensione della patente etc.) L'accessorietà in parola comporta che - qualora per qualsiasi motivo il relativo verbale di contestazione venga annullato - la Pubblica Amministrazione sia obbligata, per restare agli esempi, a restituire immediatamente il veicolo o il documento di guida, attraverso un atto semplicemente dichiarativo. Si osserva, inoltre, che le sanzioni accessorie non di rado sono particolarmente temute, anche più di quelle pecuniarie, in quanto colpiscono i relativi destinatari in modo particolarmente afflittivo, impedendo ad esempio temporaneamente o per sempre l'uso di un bene o limitando la libertà di circolazione.

Proprio in tema di sospensione della patente di guida, il legislatore - in occasione di una profonda riforma di talune norme del Codice - con la legge 120/2010 apportò una significativa modifica dell'articolo 218 - che costituisce la "norma madre" in tema di sospensione della patente di guida, a seguito di illeciti amministrativi - introducendo il cosiddetto "permesso di guida" che consente al trasgressore, che ha subito la sospensione della patente per violazioni di non particolare gravità, di continuare a svolgere alcune indifferibili attività alle quali l'ordinamento giuridico attribuisce particolare valore. La disciplina del permesso in parola è contenuta nei commi 2 e 6 del citato articolo 218 (recentemente modificato dalla legge dalla legge 25 novembre 2024 n. 177) nonché nella circolare del Ministero dell'Interno n. 6535 del 22/4/2011 e può essere descritta come segue: la relativa istanza deve essere presentata al Prefetto del luogo dell'avvenuta violazione, entro quindici giorni dal ritiro della patente. Il contravventore, peraltro, avrà cura di presentarla nel più breve tempo possibile e con gli strumenti più rapidi (magari presentandosi di persona presso l’Ufficio competente, ove possibile, per la consegna a mano ovvero spedendo una pec) perché gli effetti favorevoli decorreranno esclusivamente dal momento dell’adozione del relativo provvedimento di concessione. La richiesta può essere proposta solo se dalla violazione che ha provocato il ritiro non sia derivato un sinistro stradale e solo se la domanda è corredata da adeguata documentazione che evidenzi particolari esigenze di lavoro "qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Si tratta, pertanto, di esigenze (quali la necessità di evitare un licenziamento o di assistere la persona portatrice di handicap) alle quali l'ordinamento riconduce adeguate tutele. Si rammenta che talora, nella prassi, il permesso di guida viene concesso anche per analoghe fattispecie, pur non espressamente previste dalle norme suindicate, quali ad esempio la necessità di accompagnare i figli minori a scuola o quella di raggiungere strutture sanitarie per sottoporre se stessi o altri a necessarie terapie mediche, in assenza di adeguati servizi di collegamento, ovvero qualora occorra fornire sostegno ad anziani non espressamente dichiarati portatori di handicap ma pur sempre versanti in stato di bisogno perché soli o con parziali difficoltà nella deambulazione. La giurisprudenza dei Giudici di Pace ha, infatti, esteso l’applicazione della norma che consente il «permesso di guida per esigenze di lavoro» anche a necessità diverse ma comunque essenziali alla sopravvivenza, purché adeguatamente motivate (vedi, ad esempio, le ordinanze del Giudice di Pace di Terracina n. 923 e 924 del 2018). L'ordinanza del 10/7/2017 del Gdp di Trapani, inoltre, ha richiamato l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione che con sentenza S.U. 25304/2010 ha stabilito che “il giudicante, in base al di lui libero convincimento ha la possibilità di determinare l’entità della sanzione in tutto il suo intervallo edittale, disponendo dei criteri di cui all’art. 195 C.d.S.” ritenendo che tale principio si applichi non solo alla sanzione principale ma, per analogia, anche a quella accessoria.

Si ritiene, invece, che il permesso in parola, alla luce di una interpretazione letterale del testo, possa essere concesso solo “per raggiungere il posto di lavoro” e non anche per utilizzare il veicolo per svolgere la propria attività lavorativa come, ad esempio, nel caso dell’autotrasportatore o del corriere.

Per quanto concerne la durata del permesso di guida, si rammenta che il richiedente ha l'onere di indicare con estrema precisione le fasce orarie di fruizione, per un massimo di tre ore al giorno, anche in modo frazionato. Entro i successivi quindici giorni, il Prefetto adotterà un provvedimento di sospensione della patente di guida del richiedente, accettando contestualmente ovvero rifiutando motivatamente la domanda dell'interessato. In tale provvedimento, la durata della sospensione terrà conto dell'entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare nonché di altre circostanze espressamente previste dalla legge, quali ad esempio le eventuali recidive o il conseguimento della patente da meno di tre anni. In caso di accoglimento dell'istanza di permesso, la durata della sospensione è aumentata " di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali e' stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso". Così, ad esempio, se un soggetto fruisse di 120 ore complessive di permesso orario di guida dovrà scontare (120 x 2/24 ore al giorno) 10 giorni in più di sospensione. Durante tale "sospensione aggiuntiva", l'interessato potrà, peraltro, continuare a fruire dei permessi di guida con le stesse modalità senza che ciò ovviamente dia luogo a un nuovo ricalcolo.

Proprio a causa dell'aumento, in modo predeterminato, della durata della sanzione accessoria, si osserva che il beneficio in parola non può essere richiesto, per analogia, qualora il trasgressore sia stato colpito dalla revoca della patente oppure qualora quest'ultima sia stata sospesa per un periodo non determinabile, a seguito di un giudizio di inidoneità ex articolo 128 del CdS, per mancanza anche solo temporanea dei requisiti psicofisici per la conduzione dei veicoli a motore.

Come è noto l’articolo 4 comma 2 della suindicata legge 177/2024 ha introdotto l’articolo 218 ter del Codice della Strada che prevede la cosiddetta “sospensione breve” della patente di guida qualora il conducente, con un punteggio inferiore a 20 o 10 “punti-patente” commetta talune violazioni che, prima della riforma, erano punite solo con il pagamento di una somma di denaro. Nel primo caso, la durata della sospensione è di sette giorni, nel secondo caso di quindici. In considerazione della brevità dei periodi, il legislatore ha previsto che l’organo accertatore debba provvedere al ritiro, alla conservazione e alla restituzione del documento di guida senza l’adozione di un formale provvedimento da parte del Prefetto. Ne consegue che, in tali casi, sarà il responsabile dell’organo di polizia che ha contestato l’infrazione a rilasciare il permesso di guida all’interessato, qualora ne ricorrano i presupposti.

Si sottolinea quanto sia importante che l'interessato, durante i periodi di effettiva fruizione di tali permessi, tenga sempre con sé il relativo provvedimento autorizzativo che può essere richiesto dagli agenti accertatori ad ogni controllo. Si rammenta, infatti, che la circolazione fuori dai limiti previsti comporta, ai sensi del sesto comma del citato articolo 218, la revoca della patente, il fermo amministrativo del veicolo nonché una sanzione pecuniaria di rilevante entità. Occorre, inoltre, porre l'attenzione sulla circostanza per la quale, proprio per il suo carattere di straordinarietà, la richiesta di permesso può essere presentata una sola volta nella vita del trasgressore: l'interessato dovrà, pertanto, ponderare molto accuratamente sull'opportunità della richiesta, utilizzando questa "chance" solo allorché le necessità della vita lo impongano in modo ineludibile.

Il Dipartimento degli affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno con circolare numero 6535 del 22/4/2011 ha precisato che la concessione dei permessi in parola non è ammissibile per le violazioni che costituiscono reato (articoli 186, 187 e 189 del Codice della Strada) e ciò sia per la particolare gravità e per l'allarme sociale provocato da tali violazioni, sia perché tali fattispecie sono regolate dall'articolo 223 del Codice della Strada che disciplina l'ipotesi di ritiro della patente di guida in caso di reato .

La medesima circolare, peraltro, prevede la possibilità di concedere tali permessi (qualora ne ricorrano tutte le altre condizioni previste) in caso di violazione dell'articolo 186 comma 2 lettera A) trattandosi di mero illecito amministrativo. Ad avviso di chi scrive, tale tesi appare non condivisibile. In tali casi, infatti, il Prefetto, titolare per legge di uno specifico potere cautelare, impone comunque al trasgressore di sottoporsi ad appositi accertamenti presso la competente Commissione Medica, al fine di accertare l'attuale sussistenza dei previsti requisiti psicofisici per la conduzione dei veicoli a motore. Appare, pertanto, quantomeno contraddittorio consentire la guida, anche se solo per fasce orarie, prima che sia stati dissolti i dubbi sulle capacità dell'utente.

Su questi aspetti e su molte altre problematiche, gli operatori del diritto attendono definitive risposte attraverso l'adozione di testi finalmente "riscritti in chiaro" e soprattutto in modo organico.

 

 

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