Comirap

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Home Norme e diritto Il sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio, ha emesso l’ordinanza 42 del 2026 relativa agli orari dei locali ed alla salvaguardia delle quiete pubblica

Il sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio, ha emesso l’ordinanza 42 del 2026 relativa agli orari dei locali ed alla salvaguardia delle quiete pubblica

E-mail Stampa PDF


Il provvedimento riguardante la stagione estiva in corso e  vigente dal  5 giugno fino al 30  settembre, disciplina le chiusure degli esercizi , le attività musicali, i rumori molesti ed altro.

 

 

Chiusure

Si stabilisce la chiusura entro le ore 2 di:

-  tutti gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, pasticcerie ed affini);

- attività artigianali con consumazione sul posto (bar, pizzerie, paninoteche, gelaterie, Kebab ed affini)

All’orario di chiusura, non potranno più essere somministrati alimenti e bevande e potrà essere consentito agli avventori, fino alle ore 2,30, di consumare quanto hanno già acquistato.

Divieto vendita alcolici

Si stabilisce, inoltre:

- il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, tutti i giorni dalle ore 20   alle 6 del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, nonché attraverso distributori automatici;

- la somministrazione di bevande per il consumo all’aperto al tavolo, all’interno di contenitori composti esclusivamente di materiale non frangibile e riciclabile. Sono da considerare in deroga i ristoranti, qualora adottino una sorveglianza dedicata;

Attività musicali

- il rispetto delle seguenti prescrizioni per le attività rumorose di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari, svolte con l’utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, esercitate sia nei locali chiusi o all’aperto su area di pertinenza dei locali o su area data in concessione dal comune;

- dal lunedì al giovedì le attività musicali di intrattenimento esercitate in pubblici esercizi e attività similari devono cessare alle 23,30;

- dal venerdì al sabato le attività musicali di intrattenimento esercitate in pubblici esercizi e attività similari deve cessare alle 01,00 del giorno successivo;

- la domenica le attività musicali di intrattenimento esercitate in pubblici esercizi e attività similari deve cessare alle 24,00

- le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento esercitate in pubblici esercizi e attività similari non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.

 

Per la violazione anche solo di una delle disposizioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5000 euro.  Alla seconda violazione nello stesso anno solare oltre la sanzione amministrativa si applica la sospensione dell’attività da 1 a 7 giorni. Alla terza, invece, il periodo di sospensione va da 8 a 15 giorni.

 

Ordinanza Sindacale n. 42/2026 - Salvaguardia della quiete pubblica: disciplina in materia di limitazione delle emissioni sonore a forme di spettacolo e di intrattenimento musicale, nei pubblici esercizi e attività similari, nonché in eventi e manifestazioni pubbliche.

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico

Provvedimento numero: 42/2026

Struttura responsabile: AREA 6 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile del provvedimento: Arancio Antonio

Data del provvedimento: 05-06-2026

Note

IL SINDACO

PER LE FINALITÀ DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA QUIETE, DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA

ORDINA

dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza (05 giugno 2026) al 30 settembre 2026

1. La chiusura entro e non oltre le ore 02.00 del mattino di:

tutti gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, pasticcerie ed affini);

attività artigianali con consumazione sul posto (bar, pizzerie, paninoteche, gelaterie, Kebab ed affini);

2. Il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, tutti i giorni dalle 20.00 alle 06.00 del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, nonché attraverso distributori automatici;

3. la somministrazione di bevande per il consumo all’aperto al tavolo, da contenitori esclusivamente in materiale non frangibile e riciclabile. Sono da considerare in deroga al presente punto, i ristoranti qualora adottino una sorveglianza dedicata;

4. il rispetto delle seguenti prescrizioni per le attività rumorose di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari, svolte con l’utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, esercitate sia nei locali chiusi o all’aperto su area di pertinenza dei locali o su area data in concessione dal comune:

 

ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MUSICALI:

dal lunedì al giovedì le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento esercitate in pubblici esercizi e attività similari deve cessare alle ore 23,30;

dal venerdì al sabato le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento esercitate in pubblici esercizi e attività similari deve cessare alle ore 01,00 del giorno successivo;

la domenica le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento esercitate in pubblici esercizi e attività similari deve cessare alle ore 24,00.

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO EMISSIONI SONORE MUSICALI:

le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento esercitate in pubblici esercizi e attività similari non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;

devono sempre essere effettuate previo possesso della presentazione della documentazione di previsione d’impatto acustico, come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzino mediante l’uso di apparecchi elettronici, che con esecuzioni musicali, dal vivo, con o senza l’ausilio di cantanti;

il rumore prodotto dall’attività non deve superare i limiti di emissione sonora previsti dal DCPM del 14/11/1997;

gli orari determinati dalla presente Ordinanza potranno subire variazioni e/o restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica;

è comunque possibile per L’Ente Comunale autorizzare, in via straordinaria e su specifica istanza motivata, spettacoli ed intrattenimenti musicali in deroga agli orari sopra individuati, e sempre nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico;

la presente ordinanza ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Sito internet Istituzionale dell’Ente, reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale.

AVVERTE

fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso, l’eventuale adozione di provvedimenti specifici, per finalità cautelari o interdittive:

i trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 50 comma 7bis 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00;

i medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione all’interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 50 comma 7bis 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00 oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo da 1 a 7 giorni di cui all’art 12 comma 1 D.L 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;

i medesimi trasgressori, dalla terza violazione all’interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 50 comma 7bis 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00 oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo da 8 a 15 giorni di cui all’art 12 comma 1 D.L 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;

le sanzioni amministrative di cui sopra, saranno applicate le disposizioni della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

AVVERTE

che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è possibile impugnare il presente provvedimento:

entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (legge 6/12/1971 n. 1034);

entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica (legge 24/11/1979 n. 1199);

Si comunica che responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6-8 della legge n. 241/1990, è il Dirigente - Comandante della P.L. Dott. Antonio Arancio;

Per le violazioni amministrative accertate alle disposizioni della presente ordinanza, l’Autorità competente a ricevere opposizioni e scritti difensivi, ai sensi dell’art. 18 della legge 689/1981, è il Sindaco.

DISPONE inoltre

La REVOCA delle precedenti ordinanze riguardanti la movida e di tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale e nella sezione di Amministrazione Trasparente, nonché la diffusione a mezzo stampa e la trasmissione a:

al Prefetto di Roma;

al Commissariato di Polizia di Stato Anzio Nettuno;

al Comando Compagnia Carabinieri di Anzio;

alla Stazione Carabinieri di Anzio;

al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Nettuno;

alla Polizia Locale di Anzio;

al Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Distaccamento di Anzio;

alla ASL Roma 6;

all’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio;

all’ARPA Lazio.

Allegati

File con estensione pdf Allegato: ordinanza_sindacale_n_422026_disciplina_orari_emissioni_sonore_e_attivit_produttive.pdf

(Pubblicato il 05/06/2026 - Aggiornato il 05/06/2026 - 277 kb - pdf)

 

Seleziona la lingua

Italian English French German Greek Portuguese Spanish