
Il provvedimento riguardante la stagione estiva in corso e vigente dal 5 giugno fino al 30 settembre, disciplina le chiusure degli esercizi , le attività musicali, i rumori molesti ed altro.
Chiusure
Si stabilisce la chiusura entro le ore 2 di:
- tutti gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, pasticcerie ed affini);
- attività artigianali con consumazione sul posto (bar, pizzerie, paninoteche, gelaterie, Kebab ed affini)
All’orario di chiusura, non potranno più essere somministrati alimenti e bevande e potrà essere consentito agli avventori, fino alle ore 2,30, di consumare quanto hanno già acquistato.
Divieto vendita alcolici
Si stabilisce, inoltre:
- il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, tutti i giorni dalle ore 20 alle 6 del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, nonché attraverso distributori automatici;
- la somministrazione di bevande per il consumo all’aperto al tavolo, all’interno di contenitori composti esclusivamente di materiale non frangibile e riciclabile. Sono da considerare in deroga i ristoranti, qualora adottino una sorveglianza dedicata;
Attività musicali
- il rispetto delle seguenti prescrizioni per le attività rumorose di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari, svolte con l’utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, esercitate sia nei locali chiusi o all’aperto su area di pertinenza dei locali o su area data in concessione dal comune;
- dal lunedì al giovedì le attività musicali di intrattenimento esercitate in pubblici esercizi e attività similari devono cessare alle 23,30;
- dal venerdì al sabato le attività musicali di intrattenimento esercitate in pubblici esercizi e attività similari deve cessare alle 01,00 del giorno successivo;
- la domenica le attività musicali di intrattenimento esercitate in pubblici esercizi e attività similari deve cessare alle 24,00
- le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento esercitate in pubblici esercizi e attività similari non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.
Per la violazione anche solo di una delle disposizioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5000 euro. Alla seconda violazione nello stesso anno solare oltre la sanzione amministrativa si applica la sospensione dell’attività da 1 a 7 giorni. Alla terza, invece, il periodo di sospensione va da 8 a 15 giorni.
Ordinanza Sindacale n. 42/2026 - Salvaguardia della quiete pubblica: disciplina in materia di limitazione delle emissioni sonore a forme di spettacolo e di intrattenimento musicale, nei pubblici esercizi e attività similari, nonché in eventi e manifestazioni pubbliche.
Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: 42/2026
Struttura responsabile: AREA 6 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Responsabile del provvedimento: Arancio Antonio
Data del provvedimento: 05-06-2026
Note
IL SINDACO
PER LE FINALITÀ DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA QUIETE, DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA
ORDINA
dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza (05 giugno 2026) al 30 settembre 2026
1. La chiusura entro e non oltre le ore 02.00 del mattino di:
tutti gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, pasticcerie ed affini);
attività artigianali con consumazione sul posto (bar, pizzerie, paninoteche, gelaterie, Kebab ed affini);
2. Il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, tutti i giorni dalle 20.00 alle 06.00 del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, nonché attraverso distributori automatici;
3. la somministrazione di bevande per il consumo all’aperto al tavolo, da contenitori esclusivamente in materiale non frangibile e riciclabile. Sono da considerare in deroga al presente punto, i ristoranti qualora adottino una sorveglianza dedicata;
4. il rispetto delle seguenti prescrizioni per le attività rumorose di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari, svolte con l’utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, esercitate sia nei locali chiusi o all’aperto su area di pertinenza dei locali o su area data in concessione dal comune:
ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MUSICALI:
dal lunedì al giovedì le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento esercitate in pubblici esercizi e attività similari deve cessare alle ore 23,30;
dal venerdì al sabato le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento esercitate in pubblici esercizi e attività similari deve cessare alle ore 01,00 del giorno successivo;
la domenica le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento esercitate in pubblici esercizi e attività similari deve cessare alle ore 24,00.
2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO EMISSIONI SONORE MUSICALI:
le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento esercitate in pubblici esercizi e attività similari non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
devono sempre essere effettuate previo possesso della presentazione della documentazione di previsione d’impatto acustico, come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzino mediante l’uso di apparecchi elettronici, che con esecuzioni musicali, dal vivo, con o senza l’ausilio di cantanti;
il rumore prodotto dall’attività non deve superare i limiti di emissione sonora previsti dal DCPM del 14/11/1997;
gli orari determinati dalla presente Ordinanza potranno subire variazioni e/o restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica;
è comunque possibile per L’Ente Comunale autorizzare, in via straordinaria e su specifica istanza motivata, spettacoli ed intrattenimenti musicali in deroga agli orari sopra individuati, e sempre nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico;
la presente ordinanza ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Sito internet Istituzionale dell’Ente, reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale.
AVVERTE
fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso, l’eventuale adozione di provvedimenti specifici, per finalità cautelari o interdittive:
i trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 50 comma 7bis 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00;
i medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione all’interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 50 comma 7bis 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00 oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo da 1 a 7 giorni di cui all’art 12 comma 1 D.L 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;
i medesimi trasgressori, dalla terza violazione all’interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 50 comma 7bis 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00 oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo da 8 a 15 giorni di cui all’art 12 comma 1 D.L 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;
le sanzioni amministrative di cui sopra, saranno applicate le disposizioni della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;
AVVERTE
che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è possibile impugnare il presente provvedimento:
entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (legge 6/12/1971 n. 1034);
entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica (legge 24/11/1979 n. 1199);
Si comunica che responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6-8 della legge n. 241/1990, è il Dirigente - Comandante della P.L. Dott. Antonio Arancio;
Per le violazioni amministrative accertate alle disposizioni della presente ordinanza, l’Autorità competente a ricevere opposizioni e scritti difensivi, ai sensi dell’art. 18 della legge 689/1981, è il Sindaco.
DISPONE inoltre
La REVOCA delle precedenti ordinanze riguardanti la movida e di tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale e nella sezione di Amministrazione Trasparente, nonché la diffusione a mezzo stampa e la trasmissione a:
al Prefetto di Roma;
al Commissariato di Polizia di Stato Anzio Nettuno;
al Comando Compagnia Carabinieri di Anzio;
alla Stazione Carabinieri di Anzio;
al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Nettuno;
alla Polizia Locale di Anzio;
al Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Distaccamento di Anzio;
alla ASL Roma 6;
all’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio;
all’ARPA Lazio.
Allegati
File con estensione pdf Allegato: ordinanza_sindacale_n_422026_disciplina_orari_emissioni_sonore_e_attivit_produttive.pdf
(Pubblicato il 05/06/2026 - Aggiornato il 05/06/2026 - 277 kb - pdf)






