Mondo giuridico: la toga, il “cencio nero” che gli avvocati debbono indossare nelle aule giudiziarie, simbolo della delicata funzione sociale ad essi demandata dall’ordinamento

Martedì 26 Novembre 2013 15:39
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La toga, veste signorile che gli antichi Romani  indossavano sopra la tunica, ed oggi veste degli avvocati in tribunale, ricollega il suo nome al verbo latino “tego, is texi tectum tegere” che significa “coprire”. Più leggero era il pallio da cui deriva il termine moderno di "palliativo", utile per una questione ma non al punto di risolverla definitivamente, insomma una copertura parziale

Proprio la funzione coprente la ricollega alla tegola moderna come pure al tetto, termine vicino al participio passato tectum. Detego è invece il verbo latino che significa "scoprire" e costituisce la fonte etimologica del termine inglese  detective, protagonista di storie di indagini e di polizia. La frase ciceroniana  “Cedant arma togae” rappresentava un invito a risolvere le questioni con il giudizio dei magistrati piuttosto che con l’uso della forza.

 

La “tunica", invece, si indossava direttamente sul corpo e  avvolgeva la persona passando sotto l'ascella destra in modo da lasciare libero il braccio destro ; essa  si annodava sopra la spalla sinistra formando, così, ricche pieghe trasversali. A differenza del peplo e della toga, era cucita lungo i fianchi e aveva delle aperture che lasciavano passare la testa e le braccia; dal latino “tenus” che equivaleva a laccio, corda.

Pochi conoscono l’esatta portata del termine “advocatus”. Ebbene il termine, derivato dal latino, significa “chiamato a….presenziare” ed in effetti  l’ advocatus era per lo più una personalità influente che una delle parti in causa o l’imputato chiamavano nelle aule giudiziarie nell’intento di  condizionare i giudici. Solo più tardi il “chiamato” sarà un esperto di diritto, un conoscitore di istituti e procedure che l’assistito non è  in grado di conoscere e di invocare a tutela delle proprie ragioni.

Regio Decreto-Legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore)

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1933, n. 281 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1934, n. 24)

Art. 104. - Le divise degli avvocati e dei procuratori sono conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni:

Per i procuratori la toga è chiusa ed abbottonata in avanti con colletto largo cinque centimetri e orlato da una leggera filettatura in velluto e cordoni e fiocchi di seta nera; cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta senza alcun distintivo.

Per gli avvocati la toga è aperta, con larga mostratura in seta, colletto largo venti centimetri ed orlato da fascia di velluto dell’altezza di tre centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell’altezza di dieci centimetri, cordoni e fiocchi di argento misto a seta nera, o d’oro misto a seta nera (nelle proporzioni di due terzi ed un terzo) a seconda che siano iscritti nell’albo di un collegio o nell’albo speciale di cui all’art. 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453, cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto.

Gli avvocati ed i procuratori debbono indossare le divise nelle udienze dei tribunali e delle corti, nonché dinanzi alle magistrature indicate nel capoverso dell’art. 4 della predetta legge e dinanzi ai consigli dell’ordine ed al consiglio superiore forense.

Si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengono alla presente disposizione.

Art. 105. - Il tocco dei membri dei consigli dell’ordine dei procuratori è fregiato di un cordoncino di argento misto a seta nera; quello dei presidenti in città non sedi di corte di appello, di un gallone di argento portante nel mezzo un cordoncino di argento misto a seta nera; e quello dei presenti in città sedi di corte di appello, di due galloni di argento misto a seta nera.

Il tocco dei membri del consiglio dell’ordine degli avvocati è fregiato di un cordoncino di oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città non sedi di corte di appello di un gallone d’oro portante nel mezzo un cordoncino d’oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città sedi di corte di appello e dei membri del consiglio superiore forense di due galloni portanti nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d’oro misto a seta nera, e quello del presidente del consiglio stesso di tre galloni di oro portanti anche nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d’oro misto a seta nera.

L’argento e l’oro sono in correlazione alla seta nella proporzione di due terzi e di un terzo.

Il tocco dei dirigenti delle associazioni di avvocati e procuratori legalmente riconosciute è egualmente fregiato di speciale distintivo che per il segretario nazionale è costituito di due galloni di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per il segretario dei sindacati di un gallone di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per i membri del direttorio di un cordoncino d’oro misto ad argento anche esso in eguali proporzioni. I cordoncini sono per larghezza ed altezza alquanto più piccoli di quelli degli ufficiali inferiori del regio esercito e i galloni simili a quelli degli ufficiali superiori.

Il tocco con i fregi predetti si usa nelle cerimonie ufficiali e nelle udienze del consiglio superiore forense. Nelle altre circostanze si usa il tocco di seta con fascia di velluto per gli avvocati e il tocco di seta per i procuratori.