La disciplina degli Incarichi nella PA per il personale in quiescenza dopo la legge 114/2014

Mercoledì 19 Agosto 2015 17:30
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La Circolare "Madia” n.6/2014  del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha puntualizzato ogni aspetto relativo al generalizzato divieto di assunzione di incarichi pubblici da parte di dirigenti e funzionari in pensione.

 

 

Il decreto legge 90/2014 come convertito con modificazioni nella L. 114 ha modificato l’art. 5 comma 9 della L. 135/2012 che vieta di conferire incarichi “a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza“. A far data dalla entrata in vigore di tale legge non è possibile ottenere incarichi dirigenziali presso la P.A. a coloro che abbiano avuto accesso alla pensione a seguito di carriera da dipendente, sia pubblico che privato.

L’articolo 5 comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, oggi prevede che “E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2011 nonché  alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione  ISTAT come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1 comma 2 della legge 31 dicembre 2009 Consob n. 196 nonche’ alle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è   altresì fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2 comma 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno non prorogabile ne’ rinnovabile presso ciascuna  amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia“.

 

Il Ministero della Funzione Pubblica, d’intesa con il MEF, ha  diramato una circolare interpretativa, in data 4 dicembre 2014,  in tema di “Interpretazione e applicazione dell’articolo 5 comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90”.

 

 

La Circolare n. 6/2014 del Ministero della Funzione Pubblica