
Così si è espressa la Corte di Cassazione Civile con la Ordinanza della Sezione Civile Sez. 2 Num. 30480 del 2025. La compensazione delle spese legali può avvenire solo in circostanze ben definite, tra le quali non figura la mancata partecipazione del convenuto al giudizio.
In un contenzioso in cui un avvocato aveva agito contro il Ministero della Giustizia per ottenere il pagamento dei compensi relativi ad una difesa d’ufficio, nonostante la vittoria nel merito, il Tribunale aveva disposto la compensazione spese legali, sulla base della non costituzione in giudizio da parte del Ministero.
Più o meno quello che avviene in vari ambiti condominiali, ove, per evitare spese di giudizio, l’assemblea opta per non costituirsi in giudizio. Ecco come una valutazione più o meno certa, viene correttamente ribaltata dalla suprema Corte.
La Corte di Cassazione ha infatti annullato la decisione in parola, stabilendo il principio che la mancata costituzione della controparte va considerata un comportamento processualmente neutro che non giustifica la deroga al principio, comunque applicabile, per cui la parte soccombente deve rimborsare le spese legali al vincitore.
Come dire che la semplice assenza della controparte in giudizio non è una ragione sufficiente per derogare alla regola della soccombenza. In estrema sintesi chi vince una causa ha diritto al rimborso delle spese, anche se l’avversario ha scelto di non partecipare al processo.
Nel caso di specie un avvocato aveva svolto l’attività di difensore d’ufficio per un imputato risultato irreperibile in un procedimento penale. Il legale aveva poi chiesto la liquidazione del proprio compenso al Ministero della Giustizia, come previsto dalla legge. Di fronte al rigetto dell’istanza, l’avvocato aveva proposto opposizione al Tribunale competente.
Il Tribunale ha dato ragione al legale, liquidando il compenso richiesto. Tuttavia, ha deciso di compensare integralmente le spese del giudizio di opposizione, motivando tale scelta con la “mancata costituzione di parte resistente”. In pratica, poiché il Ministero della Giustizia non si era presentato in tribunale per difendersi, il giudice ha ritenuto giusto che l’avvocato, pur avendo vinto, si facesse carico delle proprie spese legali. Insoddisfatto, il legale ha impugnato questa decisione davanti alla Corte di Cassazione.
Centro della questione al vaglio della Suprema Corte era l’interrogativo se la mancata costituzione in giudizio di una parte, ossia la contumacia, potesse essere considerata o meno una giusta ragione per disporre la compensazione spese legali. Secondo il ricorrente, tale interpretazione era in contrasto con gli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, che regolano la materia.
Il principio generale è quello della soccombenza, in pratica chi perde paga. La compensazione è un’eccezione applicabile solo in casi specifici, come la soccombenza reciproca, l’assoluta novità della questione trattata o la presenza di gravi ed eccezionali motivi. La semplice assenza della controparte, secondo la tesi del ricorrente, recepita dagli ermellini, non rientra in nessuna di queste categorie.
La Corte di Cassazione ha accolto quindi pienamente il ricorso dell’avvocato, ritenendo il motivo fondato, chiarendo che il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi va considerato una vera e propria controversia di natura civile. Come tale, la regolamentazione delle spese deve seguire la disciplina del codice di procedura civile.
Il Collegio ha puntualizzato che, secondo la normativa e la giurisprudenza consolidata , la compensazione delle spese legali può avvenire solo in circostanze ben definite, tra le quali non figura la mancata partecipazione del convenuto al giudizio. La scelta di non costituirsi è considerata una “condotta processualmente neutra”, che non esprime né un’adesione alle richieste avversarie né una non opposizione.
Di conseguenza, se il Ministero è parte del processo e risulta soccombente nel merito, è tenuto a sostenere le spese di lite. La sua assenza non può tradursi in un vantaggio processuale, né può penalizzare la parte che ha dovuto agire in giudizio per tutelare un proprio diritto e ha visto le sue ragioni pienamente riconosciute.
La Corte ha cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di prime cure con un diverso magistrato, affinché provveda a una nuova statuizione sulle spese del giudizio di opposizione, oltre a quelle del giudizio di legittimità. La decisione riafferma con valenza del principio della soccombenza come cardine del sistema processuale. Per i cittadini si tratta di una garanzia fondamentale ed ineludibile: chi ha ragione e vince una causa ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per far valere i propri diritti, indipendentemente dalla strategia processuale adottata dalla controparte.






