Il prelievo del 2,5% sull'80% della retribuzione dei dipendenti pubblici è illegittimo a decorrere dal 01/01/2011

Martedì 10 Aprile 2012 13:39
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Così il TAR Reggio Calabria con decisione n.53 del 2012

EuroDi recente è stato diffuso in vario modo un modello di diffida avente ad oggetto la ritenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione, ritenuta indebita relativamente al periodo decorrente dal gennaio 2011 ad oggi. Nel precedente sistema l'indennità di buonuscita, come disciplinata dall'art. 37 del DPR 1032/1973 e successive modifiche era finanziata da un accantonamento di una percentuale pari al 9,60% sull’80% della retribuzione a cura dell’Amministrazione, con diritto di rivalsa sul dipendente nella misura del 2,5%. Tale sistema è stato riformato a decorrere dal 01/01/2011 a seguito dell'entrata in vigore del D.L.78/2010 (convertito, con modificazioni, in L. 30.7.2010 n.122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) e della introduzione del sistema del T.F.R. dal 01/01/2011.
Le Amministrazioni hanno continuato ad eseguire un doppio prelievo, sia quello a titolo di T.F.R. (6,91%) introdotto dalla citata novella legislativa, sia quello a titolo di indennità di buonuscita (2,5%) che non avrebbe dovuto essere più applicato. A mettere ordine sulla vexata quaestio ci ha pensato il T.A.R. Calabria con la sentenza n. 53 del 2012, che ha censurato la sopravvivenza del meccanismo del 2,5 % ordinando la restituzione delle somme indebitamente trattenute. Particolare della vicenda è che a presentare ricorso sono stati gli stessi magistrati del TAR. Contestualmente a tale sentenza è stata emessa ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale diretta a sollevare questione di illegittimità costituzionale della stessa norma. In sintesi, secondo il Tribunale adito, proprio perché ormai ingiustificata alla luce di una radicale applicazione dell'articolo 2120 c.c., si rileverebbe nel caso di specie una illegittima decurtazione della retribuzione dei pubblici dipendenti in violazione dell'art. 36 Costituzione. L'esaminata sentenza risulta essere stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri innanzi al Consiglio di Stato con (ovvia) richiesta di sospensiva della provvisoria esecutività...