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Home Antiburocrazia Calendario pagamenti pensioni INPS 2019

Calendario pagamenti pensioni INPS 2019

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È stato pubblicato il 15 gennaio 2019 il calendario 2019 con i giorni di pagamento delle pensioni, come riportato nella circolare INPS 27 dicembre 2018, n. 122.

Pensioni, ratei maturati e non riscossi: cosa sono e come chiederli

 

 

 

 

 

Mese             Poste Italiane     Istituti di credito

Gennaio                           3              3

Febbraio                           1              1

Marzo                               1              1

Aprile                                1             1

Maggio                              2             2

Giugno                              1             3

Luglio                                1             1

Agosto                              1              1

Settembre                         2              2

Ottobre                             1              1

Novembre                        2               4

Dicembre                          2              2

I pagamenti di trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento per invalidi civili, rendite vitalizie dell'INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per gennaio, mese in cui l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile.

 

Pensioni, ratei maturati e non riscossi: cosa sono e come chiederli

(dal sitodella Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola Media  Impresa - Ravenna
https://www.ra.cna.it/sala-stampa/tutte-le-notizie/dettaglio-news/news/pensioni-ratei-maturati-e-non-riscossi-cosa-sono-e-come-chiederli/)

Con il termine ratei maturati e non riscossi si definiscono tutte le competenze di pensione maturate e non percepite a titolo di pensione dal dante causa all'atto del decesso. Sono soldi a disposizione dei familiari per legge e che, quindi, possono essere richiesti all'INPS. L’articolo 90, comma 4, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 prevede che le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte devono essere pagate agli eredi. Dette somme entrano, quindi, nell'asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi secondo la disciplina comune di Diritto Civile.

Qualora vi siano più eredi, ognuno di essi può formulare autonoma richiesta di liquidazione delle rate di pensione maturate e non riscosse, oppure delegare uno degli eredi a riscuotere anche la propria quota. Ha diritto ai ratei prima di tutto il coniuge superstite che otterrà la somma da solo o in comunione con i figli minori. Se manca il coniuge superstite, ha diritto al rateo il tutore dei minori e, ovviamente, i figli maggiorenni. In mancanza di questi si passa agli eredi legittimi, cioè agli ascendenti e, se mancano anch'essi, agli eredi indicati nel testamento.

L'elargizione delle somme spetta secondo le normali regole successorie; quindi, i beneficiari non devono rispettare alcun altro requisito in particolare, né di vivenza a carico del defunto né di situazione reddituale. Nel caso di domanda di reversibilità presentata dal coniuge superstite, oppure dal figlio minore, l’Istituto previdenziale provvederà alla liquidazione d’ufficio anche delle eventuali rate maturate e non riscosse spettanti al dante causa. In tutti gli altri casi, per esercitare il diritto, è necessario presentare un’apposita domanda on line all’INPS. Per le rate maturate e non riscosse si applica la prescrizione quinquennale.

Il soggetto richiedente riveste la qualità di erede secondo le norme sul diritto successorio, perciò la richiesta della liquidazione delle somme non riscosse implica l’accettazione tacita dell’eredità (art. 476 c.c.) con tutto ciò che ne deriva, compresi i conseguenti diritti e oneri. Come conseguenza si accetta totalmente l’eredità inclusi i debiti che il defunto potrebbe aver lasciato, per cui è opportuno valutare se inoltrare richiesta dei ratei in situazioni economiche negative da parte del defunto. Diversa situazione, in presenza della richiesta della sola pensione di reversibilità.

La pensione di reversibilità, secondo una presunzione legislativa, è considerata una forma di tutela previdenziale per i familiari del defunto che potrebbero venirsi a trovare in una situazione di bisogno; pertanto, il beneficio, sorto in capo ai superstiti, in presenza ovviamente dei requisiti legislativi previsti, è dunque un diritto che spetta automaticamente per legge e non è in connessione alcuna con la posizione riconosciuta ai medesimi soggetti quali eredi del defunto, con l’effetto che la pensione di reversibilità spetterà anche in presenza di rinuncia all’eredità.

https://www.ra.cna.it/sala-stampa/tutte-le-notizie/dettaglio-news/news/pensioni-ratei-maturati-e-non-riscossi-cosa-sono-e-come-chiederli/

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L’erede avente diritto ai ratei arretrati di pensione deve inviare all’Inps il modulo AP23, cioè il modulo di domanda per il pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi. Il modulo deve essere utilizzato da tutti gli eredi del pensionato, in assenza del coniuge: se gli eredi sono più di uno, le quote spettanti possono essere riscosse da un solo rappresentante, dietro conferimento di un’apposita delega, oppure da ciascun erede separatamente.

Il modulo AP23 può essere compilato ed inviato direttamente online dal sito dell’Inps, se l’interessato possiede il codice pin o l’identità unica digitale spid per l’accesso ai servizi web dell’istituto;  è necessario entrare nella sezione «cittadino», successivamente entrare nella sezione «domanda di prestazioni previdenziali: pensione, ricostituzione, ratei maturati» e, dalla sezione, inserire una nuova domanda di pensione, specificando che si tratta di una domanda di ratei arretrati, selezionando «ratei» dal menu a tendina.

 

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