
Il nuovo codice, che sostituisce, integra ed aggiorna il precedente “Testo Unico dei Doveri del Giornalista” del 2016, modificato nel 2021, è entrato in vigore il 1° giugno 2025
Approvato all’unanimità dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nella seduta dell’11 dicembre 2024, presenta i caratteri della continuità e della novità. Sotto il primo profilo si connota come un testo unico ossia privilegia la raccolta ed il coordinamento delle norme già esistenti e contenute in vari documenti (il decalogo del giornalismo sportivo, la Carta di Treviso sui minori, Carta dei doveri del 1993 etc). Per quanto riguarda i caratteri di novità, il nuovo Codice non poteva non tener conto delle variegate dinamiche prodotte dalla arrembante innovazione tecnologica, in primis dei vantaggi e dei rischi provenienti dalla Intelligenza Artificiale, individuando inoltre le peculiari figure provenienti dalla informazione e dalla comunicazione informatizzata, inserite a pieno titolo nel novero della professione giornalistica (grafico, vignettista, web designer etc.)
Il nuovo testo, con i suoi otto titoli, di varia consistenza, appare agile, lontano da inutili ridondanze o prolissità, pur sempre ancorato al caposaldo dell’art.2 della legge 69 del 1963 (“E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica”). E’ un testo aggiornato, non solo al mostro-demone dell’intelligenza artificiale, ma anche al mutamento dell’ importanza delle immagini nel mondo dell’informazione come pure alla valenza dell’obbligo formativo, caposaldo di una conoscenza a 360° del giornalista dei nostri giorni. Si tratta di un testo anche sintetico in quanto non si limita a richiamare norme e regolamenti, ma ne riporta il testo, a tutto vantaggio di una apprensione olistica dei contenuti. Tra le innovazioni salienti di grande importanza l’introduzione della categoria della persona, che conferisce dignità ad ogni soggetto parte di una notizia, ma anche la declinazione di genere finalizzata ad evitare stereotipi banalizzanti ed offensivi.
A ben vedere nei 40 articoli del nuovo Codice prende corpo il nuovo status di giornalista, concepito sempre più come figura pubblica che si attesta come presidio fondamentale nella ricerca e nella conoscenza della verità, indiscussi baluardi della civiltà e della democrazia. Si percepisce l’intento di un sostanziale recupero, per i giornalisti, del ruolo e del concetto di titolari di un rapporto di “subordinazione affievolita” nel rapporto di lavoro giornalistico proprio per l’ indefettibile rispetto della verità sostanziale dei fatti che non può mai essere limitata e condizionata, neppure dalla volontà o dalla eventuale pressione del datore di lavoro. Si riafferma in effetti l’autonomia e l’indipendenza che il giornalista deve ostentare e difendere in qualsiasi contesto ed a qualsiasi costo, come testimoniano le tante vittime tra i colleghi eroici che non hanno esitato a criticare dittatori spietati, amministratori corrotti e criminali senza scrupoli. Qualcuno ha visto tra le righe del nuovo Codice il ruolo, per il giornalista del terzo millennio, di “mediatore intellettuale”, un trait d’union essenziale tra la realtà dei fatti ed i destinatari della notizia.
Puntualmente codificati i principi fondamentali dell’etica giornalistica: libertà, responsabilità, verità, dignità della persona, peraltro da rispettare anche lontani dalla attività professionale, ad esempio quando si esprime una posizione su un social o su una postazione privata..
Il Codice sottolinea come l’attività giornalistica sia garantita dalla Costituzione italiana, ma richiama al contempo il dovere inderogabile di attenersi rigorosamente alla verità sostanziale dei fatti. Ne deriva un interesse pubblico alla notizia. Non si tratta solo di riportare notizie accurate, ma di esercitare una funzione democratica nel rispetto della buona fede, della lealtà professionale e
della fiducia dei lettori.
Ribadito il diritto all’oblio ed il diritto alla rettifica, da intendersi realizzata, per fatti concludenti, già con la rimozione di un testo o di una immagine oggetto di contestazione.
Se il magistrato emana la sentenza e l’amministratore produce l’atto amministrativo, il risultato dell’attività giornalistica, la quintessenza della sua missione sociale è l’informazione corretta che deve essere essenziale, non dispersiva, non alterata rispetto alla realtà dei fatti, sempre verificata dalle fonti.
L’uso dell’Intelligenza Artificiale nel giornalismo trova espressa menzione nell’articolo 19. Per la prima volta in Italia, e tra i primi ordinamenti europei, l’Ordine dei Giornalisti, stabilendo che l’IA non può in alcun modo sostituire l’attività giornalistica, prende posizione ufficiale su una tecnologia idolatrata e demonizzata a seconda delle prospettive, comunque destinata a ridefinire la filiera dell’informazione ed il ruolo del giornalista negli anni a venire. Nessun errore può essere giustificato con la natura automatica dello strumento: l’uso dell’IA non esonera dalla responsabilità deontologica.
Il Titolo V del Codice affronta il delicato tema della qualità del lavoro giornalistico con un richiamo diretto alla formazione continua, imposta dal regolamento sulla FPC (Formazione Professionale Continua) e presentata come obbligo prezioso ed inderogabile.
Si parla finalmente e giustamente dei compensi del lavoro giornalistico che ha valenza di connotato economico e deontologico al tempo stesso. Nessuna prestazione può essere considerata gratuita, nemmeno se non pubblicata. E chi si avvale di collaboratori pensionati non può reintegrarli nel ciclo produttivo alle stesse condizioni di prima, pena una violazione del principio di equità generazionale.
Delle sanzioni si occupa il Titolo VII che mantiene la storica classificazione delle sanzioni disciplinari prevista dalla legge istitutiva dell’Ordine (avvertimento, censura, sospensione e radiazione), aggiungendo la disciplina del caso di reiterazione di una violazione, che comporterà un’aggravante automatica.






