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Home Buono a sapersi Buono a sapersi. Il titolare di un passo carrabile con sbocco su strada pubblica non può sostare la propria vettura nello spazio antistante il garage. Parola di Cassazione

Buono a sapersi. Il titolare di un passo carrabile con sbocco su strada pubblica non può sostare la propria vettura nello spazio antistante il garage. Parola di Cassazione

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Quesito apparentemente banale. Il titolare di un passo carrabile con sbocco su strada pubblica può sostare con la propria vettura nello spazio antistante il garage/box? Al quesito, in realtà per nulla banale e per nulla scontato, ha dato risposta la Corte di Cassazione con una pronuncia

 del 1996 (n. 8082 del 5.9.1986) sancendo che il divieto esiste anche per il titolare della licenza. Questa la massima della Suprema Corte: “la licenza di accesso ai fondi e fabbricati laterali alla strada (passi carrabili), a norma degli articoli 4 e 5 del T.U. approvato con R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740 (norme a tutela delle strade), non comprende anche la facoltà di sosta dei veicoli nell'area pubblica corrispondente al relativo ‘sbocco’, e ciò per la ragione che l'uso del suolo stradale per la sosta, come uso generale del bene demaniale, non può essere riservato a ‘determinati veicoli’ se non per motivi di pubblico interesse (art. 4, primo comma, sub b d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), con la conseguenza che il divieto di sosta posto dall'art. 115, quinto comma, sub B del citato D.P.R. n. 393 del 1959 ‘allo sbocco dei passi carrabili’ è operante anche nei confronti dei titolari delle relative licenze”.

 

Nella giurisprudenza di merito, una sentenza del Pretore di Bologna (11.5.1993, Mucci), in tempi non recenti, si orientò allo stesso modo, ritenendo che “la prescrizione del divieto di sosta, per l’apposizione del segnale di passo carraio, ha un’applicazione generale, includente anche il concessionario della facoltà di inibizione del passaggio sull’accesso tutelato.

 

 

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