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Home Consigli utili Calcola quanto pagare per il “ bollo” del tuo veicolo

Calcola quanto pagare per il “ bollo” del tuo veicolo

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Basta inserire il numero di targa della propria vettura. Il servizio è disponibile dal lunedì alla domenica dalle ore 7.00 alle ore 24.00

 

 

 

Andando sulla pagina http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/bollo/calcolo/RichiestaPagamentoSemplice.htm del sito della Agenzia delle Entrate è possibile conoscere con certezza quando scade la tassa automobilistica della vettura di proprietà e quale è l’ammontare dovuto all’erario. Il tutto digitando semplicemente  il numero di targa. Questa funzione non deve essere utilizzata se, per il veicolo, è presente un contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio. In tali ipotesi è necessario utilizzare la formula completa.

 

Calcolo del bollo in base alla targa:

http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/bollo/calcolo/RichiestaPagamentoSemplice.htm

 

Il calcolo è effettuato considerando tutte le informazioni del veicolo presenti a sistema. In particolare si terrà conto del tariffario della Regione di residenza del proprietario del veicolo.

Il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato in periodi fissi che, normalmente, coincidono con il primo mese di validità della tassa. Ad esempio, per un autoveicolo con scadenza del bollo aprile 2016 il versamento della tassa dovrà essere effettuato nel mese di maggio 2015.

La formula effettua il calcolo della tassa ed eventuali sanzioni e interessi al momento in cui viene effettuata la richiesta:

- se la richiesta è effettuata nel periodo previsto per il pagamento, non sono indicati importi per sanzioni e interessi

- se la richiesta è effettuata in una data successiva al periodo previsto per il pagamento, vengono visualizzati anche i relativi importi di sanzioni e interessi.

ATTENZIONE: se la richiesta viene eseguita prima del periodo di pagamento, il programma, facendo riferimento alla precedente scadenza, indicherà le maggiorazioni dovute.

Nel caso dell’esempio precedente, se la richiesta di calcolo è effettuata:

- dal 1° al 31 maggio 2015, la formula propone l’importo della tassa senza sanzioni e interessi

- dopo il 31 maggio 2015 il pagamento è tardivo e sono riportati anche gli importi di sanzioni e interessi

Se la richiesta è effettuata prima di maggio 2015 la formula considera la scadenza precedente (aprile 2015, con periodo di pagamento maggio 2014) e propone anche gli importi di sanzioni e interessi.

 

 

Dal primo gennaio 1998 è stato abolito l'obbligo di esporre il contrassegno attestante il pagamento del bollo, infatti la legge 27 dicembre 1997 n. 449 all'art. 17 comma 24 ha disposto che:

« A decorrere dal 1º gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso. »

Recentemente abbiamo detto addio anche al tagliando dell’assicurazione RC auto sul parabrezza: dal 18 ottobre 2015 non è più obbligatorio esporre il contrassegno assicurativo sul vetro della macchina.

 

 

Il bollo auto, chiamato anche tassa automobilistica, è un tributo applicato a tutti i veicoli sul territorio nazionale, da versare alla regione in cui è residente il proprietario del veicolo. Deve essere pagato, per non incorrere in interessi di mora e sanzioni, entro il mese successivo a quello di scadenza. Se, ad esempio, la scadenza prevista era dicembre 2014, il pagamento potrà essere effettuato dal 1° gennaio al 31 gennaio 2015

Per chi risiede nelle regioni Marche e Valle D’Aosta e delle regioni in cui la gestione della tassa automobilistica è di competenza dell’Agenzia delle Entrate (Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia) è disponibile un servizio online da parte dell’Agenzia delle Entrate, attivo dal lunedì alla domenica, dalle ore 7.00 alle ore 24.00, che permette di verificare la correttezza dei versamenti delle tasse automobilistiche effettuati presso gli intermediari abilitati (tabaccherie, agenzie di pratiche auto, Poste e ACI) e trasmessi all’Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari stessi.

La prescrizione, disciplinata dal Codice Civile art. 2934 e segg., è il lasso di tempo previsto dall’ordinamento per l’estinzione dei diritti nel caso in cui il titolare non li eserciti entro i termini stabiliti dalla legge.

Per quanto riguarda le tasse automobilistiche non corrisposte, il termine entro il quale cade in prescrizione il diritto al recupero delle stesse, è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento, ovvero al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del mancato versamento. Passato tale termine, il mancato pagamento cade in prescrizione.

In caso di accertato mancato pagamento del bollo, Equitalia può inviare una cartella esattoriale.

 

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