Presupposto per la liquidazione delle somme depositate da parte della Banca è la avvenuta presentazione della domanda di successione alla Agenzia delle Entrate, da inoltrare in copia alla Banca unitamente all’atto notorio attestante le generalità degli eredi ed i correlati rapporti di parentela, alla copia del testamento pubblicato e registrato, ove esistente, ed alle copie dei documenti degli aventi diritto.
A questo punto sembrerebbe che la Banca non possa negare ad un coerede di ottenere la propria quota spettante, anche nel caso in cui ci sia opposizione da parte di altri coeredi.
In caso di rifiuto da parte dell’Istituto di credito ad una prima istanza dell’avente diritto, trascorsi 60 giorni, si può procedere alla presentazione di un reclamo dettagliato all’Arbitro Bancario Finanziario, ABF, che dopo aver contattato le parti, emetterà una decisione, che, comunque, non sarà vincolante nei confronti della Banca.
Si può tentare allora una mediazione obbligatoria invitando la Banca ad un confronto dinanzi ad un organismo di mediazione per arrivare ad un accordo, ma anche questa via può non sortire risultati.
A questo punto sarà necessario adire l’Autorità competente, Giudice di Pace o Tribunale, competenti in base all’importo rivendicato nel caso di specie, al fine di ottenere un provvedimento, (decreto ingiuntivo) questa volta cogente, nei confronti della Banca,
Cosa dice la giurisprudenza al riguardo?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24657/2007 a Sezioni Unite ha affermato che “ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi”, posizione ribadita da una Ordinanza della Suprema Corte del 2017, la n. 27417 (ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi), e poi ripresa dallo stesso Arbitro Bancario Finanziario con decisione, di analogo tenore, n.9784 del 2020.