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Carriera prefettizia

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Con il decreto del Ministro dell’Interno 221 del 19 dicembre 2008 cambia la valutazione complessiva al termine del biennio di formazione: non più in trentesimi ma in centesimi

In vigore dall’1 marzo 2009 il nuovo Regolamento sullo svolgimento del corso biennale di formazione per la carriera prefettizia. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2009 il Decreto del Ministro dell’Interno n.221 del 19 dicembre 2008, che ha cambiato la valutazione finale per i dirigenti ministeriali da trentesimi in centesimi in modo da renderla omogenea rispetto alla valutazione del correlato concorso per accedere alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.

DECRETO 19 dicembre 2008, n. 221 Regolamento recante modificazione all'articolo 4, comma 4, del decreto 13 luglio 2002, n. 196 «Regolamento recante modalita' di svolgimento del corso biennale di formazione del personale della carriera prefettizia». (GU n. 37 del 14-2-2009)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento ministeriale la definizione delle modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 13 luglio 2002, n. 196, di seguito denominato «decreto», con il quale e' adottato il regolamento recante le modalita' di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia;
Considerato che l'articolo 4, comma 4, del suddetto decreto ministeriale prevede che al termine del ciclo formativo la valutazione complessiva formulata per ciascun funzionario dalla commissione giudicatrice sia espressa in trentesimi;
Considerato che l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 13 febbraio 2007, n. 39, nell'introdurre modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, ha fissato, invece, in centesimi la valutazione delle prove concorsuali per l'accesso alle qualifiche iniziali della carriera prefettizia;
Ravvisata, quindi, l'opportunita', per una maggiore semplificazione dell'intero procedimento, di rendere omogenei i punteggi di valutazione relativi alle prove di concorso con quelli formulati al termine del ciclo formativo, prevedendo che anche questi ultimi siano espressi in centesimi;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2008;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196, la parola «trentesimi» e' sostituita con «centesimi».

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 dicembre 2008
Il Ministro Maroni

 

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